Cassazione Civile, Ordinanza n. 16725/2026 del 28/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di addebito con cui venivano richiesti contributi previdenziali per l'anno 2016, sul presupposto dell'iscrizione dell'interessato alla gestione commercianti. Il destinatario dell'atto ha proposto opposizione sostenendo che la propria attività non fosse commerciale, ma dovesse essere ricondotta al settore industria, in quanto attività di spettacolo viaggiante/intrattenimento itinerante presso Luna Park. Il giudice di primo grado ha accolto l'opposizione e la Corte d'appello ha confermato la decisione, ritenendo l'attività riconducibile alle attività spettacolari e quindi al settore industria. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, l'ente previdenziale ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 18, primo comma, l. n. 337/1968, sostenendo che gli esercenti dello spettacolo viaggiante sono obbligati all'iscrizione nella gestione commercianti in virtù della normativa speciale; ha inoltre contestato che la Corte territoriale avesse fatto improprio riferimento all'art. 49 l. n. 88/1989, norma che concerne la classificazione dei datori di lavoro e la tutela previdenziale dei lavoratori subordinati, non quella dei lavoratori autonomi.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto l'eccezione di inammissibilità sollevata dal controricorrente, ritenendo che la questione dell'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti fosse già compresa nel thema decidendum dei precedenti gradi di merito. Nel merito, ha ritenuto fondato il ricorso: ha richiamato un precedente recente che aveva già interpretato l'art. 18 l. n. 337/1968 nel senso che gli esercenti dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante sono soggetti all'iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, ricorrendone i requisiti di legge. Ha affermato che tale disciplina speciale non è stata superata dalla normativa successiva e che l'eventuale classificazione del datore di lavoro nel settore industria non incide sull'obbligo contributivo del lavoratore autonomo, essendo rilevante la specifica disciplina applicabile ai lavoratori autonomi. Di conseguenza, la sentenza di appello è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione per nuovo esame, anche sulle spese.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è stato invocato per censurare la violazione e falsa applicazione di legge commessa dal giudice di merito
art. 18, l. 18 marzo 1968, n. 337
gli esercenti dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante sono compresi tra i soggetti obbligati all'iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali; la disciplina speciale si applica alla tutela previdenziale dell'attività autonoma
art. 49, l. 9 marzo 1989, n. 88
riguarda la classificazione dei datori di lavoro e la tutela previdenziale dei lavoratori subordinati, non la posizione dei lavoratori autonomi
art. 1, l. 23 dicembre 1996, n. 662
ha esteso l'assicurazione obbligatoria a ulteriori categorie di lavoratori autonomi e ai parenti/affini, senza escludere o modificare la disciplina speciale già prevista per gli esercenti dello spettacolo viaggiante
art. 29, primo comma, l. 3 giugno 1975, n. 160
richiamato quale parametro per i requisiti contributivi cui subordinare l'iscrizione prevista dalla disciplina speciale
art. 1, comma 203, l. 23 dicembre 1996, n. 662
ha modificato la disciplina dei requisiti contributivi richiamati dall'art. 29 della l. n. 160/1975
la motivazione del precedente conforme è stata richiamata per relationem
disciplinata la decisione in camera di consiglio con riserva di deposito dell'ordinanza entro sessanta giorni
Massime di principio
- Quando una disciplina speciale prevede l'assoggettamento di una determinata attività autonoma a una specifica gestione previdenziale, la qualificazione dell'attività ai fini di altre norme di inquadramento del datore di lavoro non è sufficiente a escludere l'obbligo contributivo del soggetto autonomo.
- In tema di ricorso per cassazione, non è nuova una questione che abbia già costituito il fulcro del giudizio di merito e che risulti trattata nei precedenti gradi di giudizio; il divieto di nova opera solo per temi effettivamente estranei al thema decidendum originario.
- La disciplina previdenziale dei lavoratori autonomi va ricostruita sulla base delle norme speciali che regolano la categoria concreta di appartenenza, non mediante il mero richiamo a criteri di classificazione previsti per i datori di lavoro.
- L'articolazione di una norma speciale in combinazione con successive disposizioni di ampliamento della tutela non comporta, di per sé, il venir meno della disciplina originaria, se il legislatore non l'ha espressamente abrogata o sostituita.
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