Cassazione Penale, Sentenza n. 29104/2024 del 18/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza d'appello che lo aveva condannato per falsità ideologica in materia di reddito di cittadinanza (art. 7, comma 1, d.l. 4/2019, conv. in L. 26/2019). Ha dedotto errata applicazione della norma e vizio di motivazione perché la falsa attestazione riguardava solo il requisito della permanenza in Italia per 10 anni mentre egli sarebbe giunto nel 2011 e avrebbe poi risieduto ininterrottamente con permesso di soggiorno. Ha sostenuto che la dichiarazione fu compilata materialmente da un impiegato postale e da lui solo firmata, e che quindi la condotta doveva essere qualificata come colposa per mera negligenza e non dolosa. Ha richiamato precedenti che escluderebbero il dolo quando l'errore derivi dalla compilazione di moduli prestampati da terzi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha confermato la valutazione della Corte d'appello che aveva riformato l'assoluzione del Tribunale e condannato l'imputato a un anno e quattro mesi di reclusione per aver attestato falsamente di risiedere in Italia da almeno 10 anni al fine di ottenere il reddito di cittadinanza. La Corte ha ritenuto che il dolo generico, richiesto dal reato di falsità ideologica, fosse logicamente provato: la circostanza dichiarata (residenza in Italia da almeno 10 anni) è elemento decisivo per il beneficio, agevolmente comprensibile anche da soggetti con scarsa scolarizzazione, e non è risultata alcuna prova di ignoranza della lingua o di impossibilità di comprendere il contenuto della domanda. È stata esclusa la configurabilità del falso come colposo. Conseguentemente sono state confermate le spese e disposto il versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, d.l. 4/2019, convertito in L. 26/2019
La norma punisce le omesse o false indicazioni nell'autodichiarazione per il reddito di cittadinanza quando tali indicazioni siano funzionali a ottenere un beneficio non spettante o in misura superiore; richiede dolo generico per la falsità ideologica.
art. 2, comma 1, n. 2, d.l. 4/2019
Indica il requisito della permanenza nel territorio dello Stato per almeno 10 anni come condizione per l'accesso al beneficio, circostanza rilevante e facilmente comprensibile ai fini della valutazione del dolo.
Sez. U, n. 49686 del 13/07/2023 (Giudice)
Chiarisce che integrano il reato di cui all'art. 7 le omissioni o false indicazioni funzionali a ottenere un beneficio non spettante o in misura superiore.
Sez. 5, n. 2496 del 19/12/2019 (Della Polla)
Affermata la necessità di provare il dolo generico e precisato che può essere escluso quando il falso derivi da mera colpa dovuta alla compilazione di moduli prestampati, ma tale principio non si applica se la circostanza dichiarata è agevolmente comprensibile e decisiva per il beneficio.
Sez. 5, n. 12710 del 27/11/2014 (Peccia)
Precedente richiamato sul tema della distinzione tra dolo e colpa in ipotesi di false attestazioni in moduli.
Norma invocata per l'onere delle spese e per la determinazione della somma da versare alla Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Per integrare il reato di falsità ideologica in dichiarazioni finalizzate a ottenere benefici pubblici è necessario il dolo generico: la sola compilazione del modulo da parte di un terzo non esclude automaticamente il dolo.
- Se l'elemento dichiarato è essenziale per l'accesso al beneficio e facilmente comprensibile (es. durata della residenza richiesta), il giudice può ragionevolmente inferire la volontarietà della falsa attestazione in assenza di prova contraria sull'ignoranza o incapacità del dichiarante.
- Gli errori derivanti da semplice negligenza o leggerezza (falso documentale colposo) non sono penalmente rilevanti; pertanto la difesa deve documentare concretamente la natura colposa dell'errore (ad es. prova di totale affidamento in terzi con impossibilità di verifica, o di reale incomprensione del contenuto).
- La presentazione di documenti che dimostrino una residenza diversa può mitigare le accuse ma non è sufficiente a escludere il dolo se resta provato che il dichiarante consapevolmente attestava il requisito necessario per ottenere il beneficio.
- In pratiche amministrative complesse, chi sottoscrive una dichiarazione conserva responsabilità: è utile non limitarsi alla mera firma quando si delega la compilazione a terzi, e conservare copie e documenti che dimostrino la reale situazione di fatto.
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