Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 24379/2021 del 09/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (impresa)

La controversia

La lite nasce da un'ordinanza-ingiunzione con cui un Comune aveva irrogato a una società operante nella distribuzione alimentare una sanzione amministrativa per violazione della normativa sull'etichettatura dei prodotti alimentari. In concreto, l'addebito riguardava la vendita nel banco frigo di fettine di pollo preconfezionate destinate al consumatore, sulle quali non era stata apposta la data di scadenza o il termine minimo di conservazione. La società, insieme a un altro soggetto poi non più rilevante in cassazione, aveva chiesto l'annullamento della sanzione. Il Tribunale aveva respinto l'appello e confermato la decisione di primo grado. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto, in primo luogo, la violazione della disciplina sull'etichettatura, sostenendo che l'obbligo di indicare la data di scadenza non si estendesse ai prodotti preincartati/preconfezionati per la vendita immediata, ma fosse limitato dalla normativa vigente ratione temporis alle sole paste fresche con o senza ripieno. In secondo luogo ha contestato la competenza del Comune a irrogare la sanzione, affermando che la potestà sanzionatoria spettasse allo Stato. La Corte ha rigettato il secondo motivo, ritenendo legittima la competenza comunale per effetto della delega regionale, ma ha accolto il primo motivo: dopo la modifica dell'art. 16 del d.lgs. n. 109/1992 operata nel 2003, i prodotti preconfezionati per la vendita immediata erano equiparati ai prodotti sfusi e, per essi, non era obbligatoria l'indicazione della data di scadenza, salvo il caso delle paste fresche. Ne consegue che, per il prodotto contestato, mancava la violazione amministrativa.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso e respinto il secondo. Ha quindi cassato la sentenza del Tribunale di Rovigo limitatamente al motivo accolto e ha rinviato la causa al Tribunale di Rovigo in composizione monocratica, in persona di altro magistrato, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha affermato che, nel regime normativo applicabile al fatto contestato, l'obbligo di indicare la data di scadenza non gravava sui prodotti preconfezionati per la vendita immediata, con conseguente insussistenza dell'illecito amministrativo contestato alla società.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 109/1992

    individua le indicazioni obbligatorie in materia di etichettatura dei prodotti alimentari, la cui omissione può integrare l'illecito amministrativo.

  • art. 18, comma 2, d.lgs. n. 109/1992

    prevede la sanzione amministrativa per la violazione della disciplina sull'etichettatura richiamata dalla contestazione.

  • art. 16 d.lgs. n. 109/1992

    nel testo vigente ratione temporis, come modificato nel 2003, disciplina i prodotti sfusi e i prodotti preconfezionati per la vendita immediata, consentendo l'apposizione di un cartello con alcune indicazioni e imponendo la data di scadenza solo per le paste fresche con o senza ripieno.

  • art. 4 legge n. 11/2011

    non introduce, per i prodotti preincartati, un obbligo specifico di indicazione della data di scadenza.

  • d.lgs. n. 231/2017

    menzionato come fonte di abrogazione successiva del d.lgs. n. 109/1992, non rilevante per il caso perché l'accertamento è anteriore.

  • L.R. Veneto n. 10/1997, art. 1

    prevede la delega regionale ai Comuni dell'esercizio della potestà sanzionatoria nella materia, fondando la competenza comunale all'emanazione dell'ordinanza-ingiunzione.

  • artt. 117, comma 2, e 118 Cost.

    richiamati a sostegno del modello di competenza trasversale e del principio di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza nel conferimento delle funzioni amministrative agli enti locali.

  • art. 1, comma 2, lett. d), d.lgs. n. 109/1992

    richiamato nel primo motivo per contestare l'estensione dell'obbligo di data di scadenza ai prodotti preincartati.

  • art. 1, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 109/1992

    richiamato nel primo motivo come disposizione asseritamente mal interpretata nella sentenza impugnata.

  • art. 16 d.lgs. n. 109/1992, come introdotto dall'art. 13 d.lgs. n. 181/2003

    considerato dalla Corte come la norma decisiva che limita l'obbligo di data di scadenza alle sole paste fresche con o senza ripieno.

Massime di principio

  • In materia di sanzioni amministrative, la violazione va valutata secondo la legge vigente al momento della sua consumazione; la successiva abrogazione della disciplina non incide sull'illecito già perfezionato.
  • Quando la normativa sull'etichettatura dei prodotti alimentari distingue tra prodotti sfusi, prodotti preconfezionati per la vendita immediata e specifiche categorie di alimenti, l'obbligo di indicare la data di scadenza non può essere esteso oltre i casi espressamente previsti dal testo applicabile ratione temporis.
  • Se una disciplina statale prevede un quadro sanzionatorio generale ma la Regione ha delegato ai Comuni le funzioni sanzionatorie, l'ordinanza-ingiunzione comunale è legittima, purché la delega sia supportata dalla normativa regionale competente.
  • Nel giudizio di legittimità su sanzioni amministrative, l'erronea ricostruzione della disciplina sostanziale che escluda il fatto-illecito comporta la cassazione della decisione di merito e il rinvio al giudice di merito per nuova valutazione e regolazione delle spese.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileTributiCommercialeConsumatori
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.