Ordinanza n. 3364/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sez. III, che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro la posizione accademica della studentessa
Esito
Favorevole al ricorrente (studentessa)
Prevale il privato
La controversia
La studentessa ha appellato l’ordinanza cautelare del TAR Lazio deducendo numerose e articolate doglianze, il cui approfondimento è stato ritenuto proprio della fase di merito. Ai fini cautelari, ha evidenziato di avere superato l’esame di Fisica il 2 febbraio 2026, di non avere superato l’esame di Biologia, ma di avere continuato a frequentare le lezioni, studiare e sostenere esoneri ed esami presso l’Università degli Studi Roma Tor Vergata. In tale Ateneo risultavano inoltre disponibili 31 posti. La controversia coinvolgeva quindi la specifica posizione della studentessa e le esigenze di continuità didattica.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto parzialmente la domanda cautelare, riformando in parte l’ordinanza del TAR. Pur rinviando al giudizio di merito l’approfondimento delle numerose doglianze, il Collegio ha attribuito rilievo, nella valutazione del periculum in mora e degli interessi contrapposti, alla continuità didattica della studentessa, documentata dalla frequenza delle lezioni e dalla prosecuzione dello studio e delle attività d’esame, nonché alla disponibilità di 31 posti presso l’Ateneo. Ha quindi ordinato all’amministrazione di rideterminarsi sulla specifica posizione della ricorrente tenendo conto delle sue esigenze di continuità didattica. Ha disposto la trasmissione dell’ordinanza al TAR per la fissazione prioritaria dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 11, c.p.a. Le spese del doppio grado cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
Disciplina l’appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.
In caso di accoglimento della tutela cautelare, consente la fissazione prioritaria dell’udienza di merito; il Consiglio di Stato ne ha disposto l’applicazione mediante trasmissione dell’ordinanza al TAR.
Massime di principio
- Nel giudizio cautelare d’appello, quando le doglianze sono numerose e articolate e richiedono un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria, il giudice può rimetterne l’esame al giudizio di merito e concentrarsi sulla verifica del periculum in mora e sulla ponderazione degli interessi contrapposti.
- La continuità didattica può assumere rilievo nella valutazione cautelare della posizione di uno studente, quando sia concretamente documentata dalla frequenza delle lezioni e dalla prosecuzione delle attività di studio, esonero ed esame.
- La presenza di posti disponibili presso l’ateneo costituisce elemento rilevante nella ponderazione cautelare degli interessi contrapposti e può giustificare l’ordine all’amministrazione di rideterminarsi sulla specifica posizione dell’interessato.
- L’accoglimento cautelare può avere contenuto conformativo, imponendo all’amministrazione una nuova valutazione individualizzata della posizione del ricorrente alla luce delle esigenze specificamente accertate dal giudice.
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