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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27163/2024 del 09/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Conflitto negativo di competenza tra il GdP di Ravenna e il GIP di Bologna sulla decisione di una istanza del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna per l'estinzione della pena a carico di Dema Alfred (pena: anni 2 e mesi 9 di reclusione e euro 900 di multa). Il GIP di Bologna si era dichiarato incompetente invocando gli articoli 665, comma 4, e 676 c.p.p. e aveva trasmesso gli atti al GdP di Ravenna perché la ultima condanna irrevocabile risultava essere quella del GdP (12/10/2017). Il GdP di Ravenna ha sollevato conflitto sostenendo invece la competenza del GIP di Bologna in base all'art. 40, comma 3, d.lgs. 274/2000 secondo cui, se i provvedimenti sono stati emessi dal giudice di pace e da altro giudice ordinario, è sempre competente quest'ultimo.

La decisione

La Corte ha dichiarato che la competenza appartiene al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna e ha disposto la trasmissione degli atti al GIP di Bologna. La Corte ha ricordato che la posizione esecutiva deve essere trattata unitariamente e che la regola generale è quella dell'art. 665, comma 4, c.p.p. (competenza fissata sulla sentenza irrevocabile per ultima), ma ha precisato che quando tra i provvedimenti vi è anche una sentenza del giudice di pace trova applicazione l'art. 40, comma 3, d.lgs. 274/2000 (norma speciale) che assegna la competenza all'"altro" giudice ordinario; in concreto, nonostante la sentenza del GdP sia divenuta irrevocabile per ultima, la competenza non poteva spettare al GdP e doveva restare al giudice ordinario (GIP di Bologna).

Norme richiamate

  • art. 28 cod. proc. pen.

    Definisce il conflitto negativo di competenza tra organi giurisdizionali; la Corte lo utilizza per qualificare la vicenda come conflitto negativo.

  • art. 30 cod. proc. pen.

    Richiamato in sede di sollevazione del conflitto dal GdP di Ravenna come base per l'eccezione di incompetenza reciproca; comunque la Corte in motivazione richiama l'art. 28 per la natura del conflitto.

  • art. 665, comma 4, cod. proc. pen.

    Principio generale per l'individuazione del giudice dell'esecuzione: la competenza si radica sulla sentenza divenuta irrevocabile per ultima, con carattere funzionale, assoluto e inderogabile.

  • art. 676 cod. proc. pen.

    Norma richiamata dal GIP per motivare la dichiarazione di incompetenza e la trasmissione degli atti al GdP, collegata alle norme sull'esecuzione e competenza del giudice dell'esecuzione.

  • art. 40, comma 3, d.lgs. n. 274/2000

    «Salvo diversa disposizione di legge, competente a conoscere dell'esecuzione di un provvedimento è il giudice di pace che l'ha emesso. Se l'esecuzione concerne più provvedimenti emessi da diversi giudici di pace, è competente il giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo. Se i provvedimenti sono stati emessi dal giudice di pace e da altro giudice ordinario, è competente in ogni caso quest'ultimo.»

    Norma speciale che prevale sulle regole ordinarie per l'individuazione del giudice dell'esecuzione quando tra i provvedimenti vi sia anche una sentenza del giudice di pace: in presenza di provvedimenti del GdP e di un giudice ordinario, la competenza spetta sempre al giudice ordinario.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137

    Richiamato in relazione alla requisitoria del Pubblico Ministero (procedura prevista per l'intervento del PG presso la Corte) che ha concluso per la competenza del GIP di Bologna.

Massime di principio

  • Quando su un medesimo soggetto pendono più condanne la posizione esecutiva va trattata unitariamente e la competenza del giudice dell'esecuzione è di norma fissata sulla sentenza irrevocabile comparsa per ultima (art. 665, comma 4, c.p.p.).
  • Se tra i provvedimenti da eseguire vi è almeno una sentenza del giudice di pace e una di un giudice ordinario, vale l'art. 40, comma 3, d.lgs. 274/2000: la competenza spetta comunque al giudice ordinario, anche se la sentenza del giudice di pace è divenuta irrevocabile per ultima.
  • La regola speciale (art. 40 d.lgs. 274/2000) prevale sulle regole ordinarie di competenza dell'esecuzione; occorre sempre verificare il casellario giudiziale per identificare l'insieme dei provvedimenti coinvolti.
  • Se tutti i provvedimenti sono stati emessi da giudici di pace, si applica la regola della sentenza irrevocabile per ultima tra i giudici di pace (art. 40, comma 3, lett. precedente).
  • In presenza di conflitto di competenza tra giudici, la Corte dirime il conflitto valutando sia la regola generale (art. 665 c.p.p.) sia eventuali norme speciali che possono derogare il criterio generale.

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