Cassazione Penale, Ordinanza n. 08137/2025 del 27/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Lo fa per tardività dell'impugnazione e, comunque, esclude che l'ordinanza impugnata sia abnorme, perché il giudice dell'opposizione ha agito nell'ambito dei suoi poteri di verifica dell'ammissibilità. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda un procedimento in cui era stato emesso un decreto penale di condanna nei confronti dell'imputato per il reato di minaccia. L'imputato aveva proposto opposizione, sottoscritta da un difensore che il giudice ha ritenuto non ritualmente nominato; il Tribunale/GIP ha quindi dichiarato inammissibile l'opposizione. Contro tale ordinanza è stato proposto ricorso per cassazione deducendo l'abnormità del provvedimento. La Corte rileva però, in primo luogo, che il ricorso è stato proposto oltre il termine di quindici giorni decorrente dalla notifica all'imputato dell'ordinanza di inammissibilità. In secondo luogo, esclude la denunciata abnormità, osservando che il giudice ha esercitato un potere rientrante nella propria competenza, cioè il controllo di ammissibilità dell'opposizione a decreto penale; nel farlo ha correttamente rilevato che il difensore firmatario non era ritualmente nominato e che non poteva essere considerato procuratore speciale, mancando nella procura speciale la sottoscrizione del difensore che autenticava, in violazione dell'art. 122 c.p.p.
Norme richiamate
La procura speciale deve rispettare i requisiti formali previsti dalla norma; in difetto della sottoscrizione del difensore che autentica la procura, non può ritenersi validamente conferita la qualità di procuratore speciale.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione proposto avverso un'ordinanza deve essere dichiarato inammissibile se depositato oltre il termine di legge decorrente dalla notifica effettuata alla parte legittimata.
- Non ricorre abnormità quando il giudice esercita un potere che rientra nella propria competenza funzionale, anche se giunge a dichiarare inammissibile un atto di parte.
- L'opposizione a decreto penale di condanna può essere dichiarata inammissibile ove sia sottoscritta da un difensore non ritualmente nominato e non assistita da valida procura speciale conforme ai requisiti formali richiesti.
- La validità della procura speciale richiede il rispetto rigoroso delle forme previste, compresa l'autenticazione da parte del difensore che la sottoscrive; la mancanza di tale requisito impedisce di attribuire al sottoscrittore la veste di procuratore speciale.
Come è indicizzato
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