Cassazione Penale, Ordinanza n. 05495/2025 del 10/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando il provvedimento del tribunale di sorveglianza che aveva negato la liberazione anticipata. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (magistratura di sorveglianza)
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del tribunale di sorveglianza che aveva negato il beneficio della liberazione anticipata. Dalla motivazione della Corte emerge che il diniego era fondato su trasgressioni del condannato, ritenute idonee a incidere negativamente anche sui semestri anteriori e, in particolare, su condotte costituenti reato, considerate incompatibili con la positiva valutazione della partecipazione al programma rieducativo. Il ricorso è stato ritenuto infondato perché la Corte ha richiamato il principio secondo cui la valutazione del comportamento del condannato per semestri non impedisce che una trasgressione, ove tale da rivelare la mera apparenza della partecipazione al percorso rieducativo, incida retroattivamente sui periodi precedenti; a maggior ragione ciò vale per condotte criminose, che possono giustificare sia la revoca del beneficio già concesso sia il diniego della sua concessione.
Norme richiamate
Le trasgressioni costituenti reato, alle condizioni previste dalla norma, sono causa potenziale di revoca della liberazione anticipata già concessa e, al tempo stesso, ostano alla concessione del beneficio non ancora richiesto, imponendo alla magistratura di sorveglianza una valutazione negativa anche in chiave retrospettiva.
Massime di principio
- Ai fini della liberazione anticipata, la valutazione del comportamento del condannato può essere compiuta per semestri, ma una violazione successiva può riflettersi negativamente anche sui periodi precedenti se è tale da far apparire meramente formale la partecipazione al programma rieducativo.
- Le condotte costituenti reato hanno un rilievo ostativo particolarmente intenso: possono integrare una causa potenziale di revoca del beneficio già concesso e, parallelamente, impedire la concessione del beneficio per i semestri precedenti o non ancora valutati.
- Nel giudizio sulla liberazione anticipata, il tribunale di sorveglianza può esprimere un apprezzamento retrospettivo sulla incidenza negativa delle trasgressioni criminose, senza violare il criterio di frazionamento semestrale, quando la condotta sia incompatibile con la reale adesione al percorso trattamentale.
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