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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34100/2025 del 17/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché il motivo dedotto, relativo all'omessa applicazione dell'art. 129 c.p.p., è stato ritenuto non proponibile ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso avverso la sentenza del 28/03/2025 del Tribunale di Siracusa deducendo l'omessa applicazione dell'art. 129 c.p.p., quindi invocando un proscioglimento immediato per una causa di non punibilità o altra ragione ostativa alla condanna. La Corte rileva però che il motivo è stato formulato in un procedimento rientrante nell'ambito dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., e che tale doglianza non è tra quelle consentite in cassazione da tale disposizione.

Norme richiamate

  • art. 129 c.p.p.

    norma invocata dal ricorrente per sostenere l'omessa declaratoria di una causa di immediato proscioglimento; la Corte non entra nel merito della censura perché il motivo è precluso

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    limita i motivi proponibili nel ricorso per cassazione avverso la sentenza; il motivo sull'art. 129 c.p.p. è considerato non consentito

  • art. 616 c.p.p.

    base della condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende conseguente all'inammissibilità

Massime di principio

  • Nel procedimento disciplinato dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., il ricorso per cassazione è ammissibile solo per i motivi espressamente consentiti dalla norma; censure diverse sono inammissibili.
  • La deduzione dell'omessa applicazione dell'art. 129 c.p.p. non può essere scrutinata in cassazione quando il mezzo di impugnazione è precluso dall'ambito oggettivo dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

Testo integrale

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