Cassazione Penale, Ordinanza n. 34100/2025 del 17/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché il motivo dedotto, relativo all'omessa applicazione dell'art. 129 c.p.p., è stato ritenuto non proponibile ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso avverso la sentenza del 28/03/2025 del Tribunale di Siracusa deducendo l'omessa applicazione dell'art. 129 c.p.p., quindi invocando un proscioglimento immediato per una causa di non punibilità o altra ragione ostativa alla condanna. La Corte rileva però che il motivo è stato formulato in un procedimento rientrante nell'ambito dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., e che tale doglianza non è tra quelle consentite in cassazione da tale disposizione.
Norme richiamate
norma invocata dal ricorrente per sostenere l'omessa declaratoria di una causa di immediato proscioglimento; la Corte non entra nel merito della censura perché il motivo è precluso
limita i motivi proponibili nel ricorso per cassazione avverso la sentenza; il motivo sull'art. 129 c.p.p. è considerato non consentito
base della condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende conseguente all'inammissibilità
Massime di principio
- Nel procedimento disciplinato dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., il ricorso per cassazione è ammissibile solo per i motivi espressamente consentiti dalla norma; censure diverse sono inammissibili.
- La deduzione dell'omessa applicazione dell'art. 129 c.p.p. non può essere scrutinata in cassazione quando il mezzo di impugnazione è precluso dall'ambito oggettivo dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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