Cassazione Penale, Sentenza n. 10975/2023 del 14/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di condanna per lesioni (artt. 582 e 585 c.p.) - per fatti commessi con una bottiglia di vetro infranta in danno di Marian Alexandru e Donna Alexandru - deducendo tre censure principali: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di giustificazione della legittima difesa (sosteneva che la reazione fosse 'inevitabile in senso relativo' e che fosse costretto a difendere se stesso e il cugino disabile, senza possibilità di allontanarsi); 2) vizio di motivazione in relazione all'elemento soggettivo delle lesioni inferte a Donna Alexandru, sostenendo che l'evento fosse un errore di obiettivo (colpiva un altro soggetto) e pertanto dovesse escludersi il dolo; 3) vizio di motivazione per la mancata sostituzione della pena detentiva con misure alternative, con riferimento ai criteri di cui all'art. 133 c.p.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha confermato che non sussisteva la scriminante della legittima difesa: il pericolo non era piu' attuale al momento dell'azione, l'imputato avrebbe potuto allontanarsi con i familiari senza disonore e la reazione era sproporzionata rispetto alla mera spinta subita dal cugino; pertanto non ricorrevano attualità del pericolo, necessità e proporzionalità. Sul punto dell'eccesso colposo ha ritenuto che, non essendo sussistenti i presupposti della scriminante, non potesse essere riconosciuto l'eccesso colposo. Sul secondo motivo la Corte ha confermato l'applicazione dell'aberratio ictus (art. 82 c.p., comma secondo): avendo l'imputato voluto colpire Marian, l'aver colpito per errore Donna comporta la responsabilità a titolo di dolo per traslazione normativa. Il terzo motivo è stato ritenuto generico e privo di argomentazione specifica sui criteri per la sostituzione della pena. Conseguentemente, il ricorso è dichiarato inammissibile; il ricorrente e' condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Modifica i commi relativi ai limiti della legittima difesa incidendo soprattutto sul requisito di proporzionalità; la Corte sottolinea pero' che il requisito dell'attualità del pericolo resta imprescindibile
non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta
La Corte interpreta la norma richiedendo l'esistenza di un pericolo attuale non altrimenti neutralizzabile e la proporzionalità della reazione; l'eventuale possibilita' di allontanamento esclude la scriminante
L'eccesso colposo nella legittima difesa richiede un errore valutativo sull'attualità del pericolo o sull'adeguatezza dei mezzi; se mancano i presupposti della scriminante (attualità, necessità, proporzionalità) non si può riconoscere l'eccesso colposo
La disciplina dell'aberratio ictus (comma secondo) comporta che, se l'agente ha volontariamente posto in essere un'azione illecita diretta a un soggetto e per errore colpisce anche un altro, la responsabilità per il fatto non voluto si attribuisce a titolo di dolo tramite traslazione normativa
I criteri per la sostituzione della pena richiedono valutazioni obiettive e soggettive specifiche; una richiesta generica e apodittica non e' idonea a fondare il provvedimento
Norme relative al delitto di lesioni personali (semplici e aggravate) applicate per la condanna confermata nei fatti ricostruiti
Massime di principio
- La legittima difesa richiede sempre un pericolo attuale, non evitabile altrimenti; la possibilita' di allontanarsi senza disonore esclude la scriminante
- La proporzionalità della reazione deve essere valutata comparando l'offesa subita e i mezzi usati per difendersi; reazioni eclatanti e sproporzionate (es. uso di arma o oggetto contundente) ne escludono la legittima difesa
- L'eccesso colposo della legittima difesa necessita di un errore scusabile nella valutazione del pericolo o dei mezzi adottati; se il pericolo era ormai cessato o chiaramente evitabile, l'eccesso non è configurabile
- In caso di aberratio ictus, se l'agente ha voluto colpire una persona e per errore ne colpisce un'altra, la giurisprudenza tende ad attribuire le lesioni anche a titolo di dolo mediante traslazione normativa
- La valutazione della credibilità dei testi e degli elementi medico-legali è centrale: dichiarazioni convergenti delle persone offese e riscontri clinici robusti rafforzano la ricostruzione accusatoria rispetto a testimonianze difensive contraddittorie o non corroborate
- Le istanze di sostituzione della pena devono essere motivate con argomentazioni concrete rispetto ai criteri dell'art. 133 c.p.; formulazioni generiche sono inammissibili o destinate al rigetto
- In sede di impugnazione in Cassazione è necessario formulare motivi specifici e ben motivati; censure generiche o non attinenti ai limiti di ammissibilità della Corte comportano l'inammissibilità del ricorso
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