Cassazione Penale, Ordinanza n. 21577/2026 del 11/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente, indicato come imputato, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste del 14/07/2025. Dal testo emerge che i motivi dedotti erano due, ma sono stati ritenuti generici e meramente reiterativi del giudizio di responsabilità già affrontato nei gradi di merito; inoltre la censura sulla mancata esclusione di un profilo già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte territoriale è stata considerata inammissibile. La pronuncia non consente di ricostruire con precisione il reato contestato, perché il testo trasmesso è corrotto e non riporta il capo d'imputazione in modo leggibile.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché fondato su motivi generici e reiterativi, già disattesi in appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni per escludere la colpa nella proposizione del ricorso ai fini della sanzione pecuniaria. Il testo richiama anche la decisione della Corte costituzionale n. 186 del 2000 in tema di inammissibilità non ascrivibile a colpa del ricorrente.
Norme richiamate
in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella proposizione del ricorso, a una somma in favore della Cassa delle ammende
Corte cost. n. 186 del 2000
richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità presuppone che il ricorrente abbia proposto il ricorso senza versare in una situazione di assenza di colpa
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre in modo generico censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione impugnata.
- La reiterazione di doglianze attinenti al giudizio di responsabilità, se non accompagnata da critiche specifiche e autosufficienti, non integra un motivo di ricorso idoneo a superare il vaglio di ammissibilità.
- La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che sia ravvisabile assenza di colpa nella proposizione del ricorso.
- Il giudice di legittimità può valorizzare, ai fini della sanzione ex art. 616 c.p.p., la mancanza di elementi che dimostrino l'assenza di colpa del ricorrente nella proposizione dell'impugnazione.
Come è indicizzato
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