Sentenza del 12/05/2017 n. 11884 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'accertamento TOSAP relativo all'anno 2005, sostenendo di non essere il soggetto passivo perché le condutture, le reti e gli impianti erano di proprietà di altra società e perché essa non sarebbe stata titolare della concessione o autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico. Ha inoltre sostenuto che l'occupante di fatto sarebbe soggetto passivo solo in assenza di un provvedimento concessorio o autorizzatorio e ha denunciato l'insufficiente motivazione della sentenza regionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto tutti i motivi di ricorso e ha confermato la debenza della TOSAP. Il presupposto dell'imposta è il fatto materiale dell'occupazione di suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblico, anche mediante condutture e impianti, indipendentemente dalla proprietà delle infrastrutture, dall'esistenza o dal contenuto della concessione e dall'eventuale natura abusiva dell'occupazione. È soggetto passivo chi utilizza concretamente l'area nel proprio interesse economico, anche se dispone degli impianti in forza di un contratto di affitto di ramo d'azienda. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio, liquidate in Euro 1.700,00 in favore del Comune e in Euro 250,00 in favore di I.C.A., oltre accessori, nonché al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 38
Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province; sono altresì soggette le occupazioni sottostanti il suolo, comprese quelle realizzate con condutture e impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
Il presupposto della TOSAP è l'occupazione materiale del suolo pubblico, anche sotterraneo o soprastante, e non il titolo amministrativo né la proprietà delle infrastrutture.
D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 39
La tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione o autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo.
La soggettività passiva è collegata all'occupazione effettiva e all'interesse economico perseguito; il riferimento al titolare della concessione non esclude il soggetto che utilizza concretamente l'area.
D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 41
La revoca di concessioni o autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, senza interessi.
La restituzione è dovuta solo se, dopo la revoca, l'occupazione non si è concretamente verificata; la tassa resta dovuta per l'occupazione effettivamente realizzata.
D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 49, comma 1, lettere a) ed e)
Le esenzioni invocate non sono state applicate: la società, essendo lucrativa, non era un ente pubblico né agiva quale appaltatore di opere pubbliche, e non risultava prevista la devoluzione gratuita degli impianti all'ente pubblico al termine della concessione.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
In caso di rigetto integrale del ricorso, sussiste l'obbligo della parte soccombente di versare un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Per la TOSAP rileva principalmente l'occupazione materiale del suolo pubblico, non la proprietà dei cavi, delle condutture o degli impianti.
- Il soggetto che utilizza un'infrastruttura pubblica o privata nel proprio interesse economico può essere considerato soggetto passivo, anche se non è titolare formale della concessione e dispone dei beni tramite affitto o altro contratto.
- L'esistenza di una concessione amministrativa non esclude l'imposta: la TOSAP può colpire anche occupazioni senza titolo.
- La concessione relativa alla gestione di un servizio pubblico non coincide necessariamente con la concessione di occupazione del suolo e non determina automaticamente l'esenzione.
- Le esenzioni fiscali devono essere interpretate restrittivamente e devono ricorrere tutti i presupposti previsti dalla legge; la natura lucrativa del gestore può impedire l'applicazione dell'esenzione riservata agli enti pubblici o agli appaltatori di opere pubbliche.
- Nei rapporti contrattuali tra proprietario degli impianti, concessionario e gestore possono essere previste clausole di rivalsa o ripartizione dei costi, ma tali accordi non modificano il soggetto individuato dalla legge come debitore verso il Comune.
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