Ordinanza n. 63/2026 - Genova, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento di aggiudicazione della concessione demaniale marittima destinata a stabilimento balneare individuata con la sigla 1S nel PUD comunale di Zoagli, in favore di LUASSI S.r.l., notificato alla ricorrente in data 19 dicembre 2025 ; - di ogni atto presupposto, connesso e conseguente, ivi inclusi il verbale della Commissione giudicatrice, la graduatoria finale, i criteri di valutazione applicati, nonché, ove occorra, il bando/avviso pubblico e il PUD comunale nella parte in cui rileva; - nonché, per quanto occorrer possa, del parziale differimento dell’accesso agli atti comunicato con nota prot. n. 590/2026 del Comune di Zoagli.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione della concessione demaniale marittima per stabilimento balneare individuata con la sigla 1S nel PUD comunale, nonché gli atti della procedura e il parziale differimento dell'accesso agli atti
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, quinta classificata con 86,5 punti nella procedura comparativa per l'assegnazione della concessione demaniale marittima a uso turistico, ha impugnato l'aggiudicazione in favore della controinteressata, prima classificata con 97 punti, chiedendo anche la sospensione cautelare. Ha dedotto, in sintesi: difetto di motivazione dei giudizi della Commissione, ritenendo insufficiente l'attribuzione dei punteggi numerici; omessa valutazione di alcuni profili dell'offerta; illegittimità dell'offerta della ricorrente per la voce relativa al livellamento della spiaggia libera, che sarebbe stata erroneamente considerata condizionata; carenza, in capo all'aggiudicataria, del requisito concernente la prevalente fonte di reddito derivante dalla gestione dello stabilimento nei cinque anni antecedenti; nonché illegittimità del parziale differimento dell'accesso agli atti. Il TAR ha inoltre rilevato, d'ufficio nella valutazione cautelare, il difetto di notifica ai candidati classificati dal secondo al quarto posto, la genericità dei motivi e la mancata dimostrazione della prova di resistenza, non essendo stato dimostrato che l'accoglimento delle censure avrebbe consentito alla ricorrente di recuperare oltre 10,5 punti e superare il punteggio della prima classificata.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare, ritenendo il ricorso prima facie inammissibile o comunque infondato. In rito, ha rilevato l'inammissibilità della domanda cautelare per omessa notifica del ricorso ai candidati classificati dal secondo al quarto posto, nonché per genericità dei motivi e mancata prova di resistenza rispetto al differenziale di 10,5 punti tra la ricorrente e l'aggiudicataria. Nel merito, ha ritenuto idonea la motivazione numerica dei giudizi, in quanto collegata ai criteri valutativi predeterminati; ha considerato valutati anche i profili privi di punteggio, poiché in tali casi erano stati assegnati zero punti; ha rilevato che l'offerta della ricorrente sul livellamento della spiaggia libera era effettivamente condizionata all'assenza di esondazione del torrente limitrofo e al previo intervento comunale; ha ritenuto dimostrato che lo stabilimento di Sestri Levante aveva costituito la prevalente fonte di reddito dell'aggiudicataria nel quinquennio precedente, aggiungendo comunque il difetto di prova di resistenza; infine, ha ritenuto legittimo il comportamento del Comune sull'accesso, avendo osteso tutti gli atti relativi all'aggiudicazione e differito, senza negarlo, soltanto gli atti relativi alla stipula ancora in corso. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico della ricorrente e liquidate in euro 1.500, oltre spese generali, Cassa avvocati e IVA.
Norme richiamate
Disciplina la tutela cautelare collegiale; nel caso concreto il TAR ha escluso la sussistenza dei presupposti per sospendere l'efficacia dell'aggiudicazione.
È richiamato implicitamente dalla controversia relativa a una procedura comparativa per l'assegnazione di una concessione, ma il testo non indica una specifica applicazione della disposizione.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, l'omessa notifica del ricorso ai candidati collocati in posizione intermedia nella graduatoria può determinare l'inammissibilità dell'istanza cautelare quando tali soggetti risultino potenzialmente incisi dall'eventuale riedizione o riassegnazione dell'esito della procedura.
- Il ricorrente che contesta l'esito di una procedura comparativa deve allegare e dimostrare la prova di resistenza, indicando che l'accoglimento delle censure è idoneo a consentirgli di superare il differenziale di punteggio rispetto all'aggiudicatario; in difetto, il ricorso può essere dichiarato inammissibile.
- L'attribuzione di punteggi numerici è idoneamente motivata quando si collega a criteri di valutazione predeterminati, purché questi consentano di comprendere il percorso valutativo seguito dalla Commissione.
- La mancata indicazione di un punteggio autonomo per un determinato profilo non implica omessa valutazione se dagli atti risulta che il profilo è stato esaminato e gli è stato attribuito un punteggio pari a zero.
- Un'offerta è condizionata quando subordina l'adempimento proposto a eventi o attività future non dipendenti integralmente dall'offerente, come l'assenza di esondazione di un corso d'acqua o il previo intervento dell'amministrazione; la relativa censura deve inoltre superare la prova di resistenza.
- Il differimento dell'accesso agli atti relativi alla stipula di una concessione ancora in corso, senza diniego definitivo e dopo l'ostensione degli atti relativi all'aggiudicazione, non è di per sé illegittimo.
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