Cassazione Penale, Ordinanza n. 00337/2026 del 07/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che aveva confermato la sua responsabilità per un reato di usura, deducendo un unico motivo: manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta conoscenza, da parte sua, della natura usuraria del prestito erogato dal padre, giudicato separatamente. La censura riproponeva sostanzialmente le doglianze già svolte in appello e si fondava, secondo la Corte, su una diversa ricostruzione dei fatti e delle prove, con richiesta di rivalutazione del materiale probatorio non consentita in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse non specifico, perché meramente reiterativo delle censure già esaminate e disattese in appello, e che mirasse in realtà a sollecitare una nuova valutazione delle prove e dei fatti, attività preclusa al giudice di legittimità. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La censura di legittimità non può tradursi nella pedissequa reiterazione dei motivi di appello né nella richiesta di una nuova valutazione del fatto e delle prove.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili doglianze che si risolvano nella mera riproposizione dei motivi già formulati in appello e già esaminati dalla sentenza impugnata, se non accompagnate da una critica specifica e argomentata.
- Il vizio di manifesta illogicità della motivazione non può essere prospettato come pretesto per ottenere una nuova lettura delle risultanze probatorie o una diversa ricostruzione storica dei fatti.
- La Corte di cassazione non può sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici di merito, salvo i limiti del controllo sulla coerenza logica e giuridica della motivazione.
- Quando la sentenza di merito espone una motivazione completa e non manifestamente illogica, dando conto della piena integrazione del fatto tipico sotto il profilo oggettivo e soggettivo, il ricorso che contesti solo l'apprezzamento del materiale probatorio è inammissibile.
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