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Cassazione Penale, Ordinanza n. 28799/2025 del 05/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello aveva confermato la condanna dell'imputato a pena detentiva e pecuniaria, in continuazione con un precedente giudicato, per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio in concorso. Il ricorso per cassazione, proposto dal difensore, articolava tre motivi: (1) dedotta violazione di legge in tema di concorso di persone e carenza probatoria, sostenendo che la decisione fosse fondata su una lettura non corretta del materiale istruttorio; (2) dedotta mancanza di motivazione e travisamento delle intercettazioni telefoniche, ritenendo che le conversazioni non dimostrassero un ruolo concorsuale dell'imputato ma al più una mediazione; (3) dedotta prescrizione, assumendo che la sostanza oggetto delle condotte fosse di natura tale da incidere sui termini prescrizionali. La Corte ha però ritenuto che i primi due motivi mirassero in realtà a una rivalutazione del merito, e che il terzo fosse basato su una congettura smentita dalle risultanze processuali, che indicavano cocaina quale oggetto delle transazioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il primo motivo richiedeva una inammissibile rilettura del compendio probatorio, mentre la sentenza impugnata aveva già motivato in modo adeguato sul ruolo attivo dell'imputato, desunto dalle intercettazioni e dagli elementi convergenti. Il secondo motivo è stato qualificato come manifestamente infondato, perché la Corte territoriale aveva esaminato puntualmente le conversazioni captate e il coinvolgimento dell'imputato nella gestione dell'illecito. Il terzo motivo è stato anch'esso ritenuto manifestamente infondato, poiché la sostanza era cocaina e non una sostanza di diversa natura; inoltre, la prescrizione non era comunque rilevabile nel giudizio di legittimità a fronte di un ricorso inammissibile. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 192 c.p.p.

    Non citato espressamente nel testo, ma la decisione valorizza la valutazione convergente degli elementi indiziari e delle intercettazioni per ritenere provato il ruolo concorsuale dell'imputato.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del compendio probatorio quando la censura si traduce nella mera prospettazione di una ricostruzione alternativa dei fatti più favorevole al ricorrente.
  • Quando la motivazione della sentenza di merito dia conto in modo puntuale delle intercettazioni e del complesso degli indizi, il vizio di motivazione non può essere utilmente dedotto se il ricorso si limita a contestare il risultato valutativo senza indicare un effettivo errore logico o giuridico.
  • La qualificazione del ruolo dell'imputato nel concorso in reati in materia di stupefacenti può essere desunta da elementi sintomatici quali il finanziamento dell'acquisto, la trattativa con il fornitore e la gestione del denaro, poiché tali condotte sono incompatibili con una mera intermediazione neutra.
  • La causa estintiva della prescrizione non può essere utilmente fatta valere nel giudizio di cassazione quando il ricorso sia dichiarato inammissibile.
  • La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiConcorso di personePrescrizione del reatoInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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