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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19652/2022 del 19/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha proposto otto motivi di ricorso: 1) violazione di norme processuali e vizio di motivazione per mancata risposta ai motivi di appello e per mancata esposizione del percorso logico-argomentativo; 2) violazione di norme processuali e vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio; 3) violazione di norme processuali e vizio di motivazione per mancata comunicazione della fissazione dell'udienza del 21/06/2021 (si lamenta che, dopo l'udienza del 14/06/2021, la cancelleria inviò la requisitoria ma non comunicò il rinvio); 4) mancata indicazione dell'elemento psicologico del reato; 5) non rispetto dei criteri della "Riforma Orlando" in sede di motivazione; 6) vizio di motivazione per mancato esame completo degli elementi di prova e per mancata argomentazione sull'accertamento di responsabilità; 7) vizio di motivazione relativo al diniego delle circostanze attenuanti generiche; 8) nullità della sentenza di cassazione per mancanza delle indicazioni richieste dall'art. 165-bis, comma 1, lett. c, disp. att. c.p.p.

La decisione

Il ricorso è dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto decisivo un vizio formale: la procura speciale allegata al ricorso per cassazione non era autenticata dal difensore, in violazione dell'art. 122 c.p.p., requisito a pena d'inammissibilità. La firma sull'atto non è stata resa autografa dal difensore e la procura era allegata su foglio separato senza autentica; il timbro di deposito del cancelliere non può surrogare l'autentica. Non risultando altra procura speciale agli atti, il ricorso è inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e al versamento, determinato equitativamente, di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende (la Corte ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 186/2000 e ha ritenuto che non vi fosse colpa nella determinazione dell'inammissibilità, applicando quindi una determinazione equitativa della somma).

Norme richiamate

  • art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000

    Norma sostanziale del reato per cui l'imputato era stato condannato in primo e secondo grado; citata come titolo del reato oggetto del giudizio

  • art. 122 cod. proc. pen.

    Stabilisce che la procura per il ricorso deve essere rilasciata con atto pubblico o scrittura privata autenticata e contenere le indicazioni richieste dalla legge; la Corte ha interpretato questa norma in senso formale stringente, ritenendo l'autentica della sottoscrizione del difensore requisito a pena d'inammissibilità

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la condanna alle spese del procedimento a carico del ricorrente in caso di inammissibilità

  • art. 165-bis, comma 1, lett. c, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma richiamata dal ricorrente per dedurre la nullità della sentenza per mancata indicazione di elementi formali richiesti; la Corte non è entrata nel merito di tale motivo essendo il ricorso già dichiarato inammissibile per vizi della procura

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata dalla Corte per modulare la sanzione pecuniaria: pur dichiarando l'inammissibilità, la Corte ha ritenuto di non ravvisare colpa nella determinazione dell'inammissibilità e ha fissato equitativamente la somma da versare alla Cassa delle Ammende

  • Riforma Orlando (riferimento normativo/criteri di motivazione)

    Citata dal ricorrente quale parametro di correttezza del giudizio di appello sulla motivazione; la Corte non ha esaminato il merito di questo motivo a causa dell'inammissibilità formale del ricorso

Massime di principio

  • La procura speciale per il ricorso in Cassazione deve essere autenticata nella sottoscrizione dal difensore (atto pubblico o scrittura privata autenticata): la mancata autentica costituisce causa di inammissibilità del ricorso.
  • Il timbro di deposito del cancelliere non può sostituire l'autentica della firma del difensore: difetti formali nella procura non vengono sanati dal mero deposito o da attestazioni della cancelleria.
  • Vizi formali procedurali possono determinare l'inammissibilità del ricorso e impedire l'esame del merito anche se sono state sollevate questioni sostanziali rilevanti; è quindi essenziale curare la correttezza formale degli atti processuali.
  • In caso di inammissibilità dovuta a profili formali, la Corte può condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e disporre un versamento alla Cassa delle Ammende; tuttavia, se non vi è colpa grave nella determinazione dell'inammissibilità, la Corte può determinare equitativamente l'importo richiamando i principi della giurisprudenza della Corte costituzionale.
  • Per evitare il rischio di inammissibilità, il difensore deve assicurarsi che la procura speciale sia correttamente redatta, sottoscritta e autenticata e che sia presente agli atti in modo chiaro e non separato o non autenticato; in caso di dubbio procedurale è opportuno depositare la procura nella forma richiesta prima della presentazione del ricorso.

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