Cassazione Penale, Ordinanza n. 07796/2026 del 27/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Bologna che aveva confermato la condanna di primo grado per tentato furto in abitazione e per violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale. Con il primo motivo ha dedotto insufficienza e contraddittorietà della motivazione nella valutazione del compendio probatorio, sostenendo in sostanza una diversa lettura delle fonti di prova rispetto a quella accolta dai giudici di merito. Con il secondo motivo ha denunciato violazione di legge e mancanza di motivazione sul diniego di sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria o con detenzione domiciliare, censurando il giudizio negativo formulato dal giudice di merito sulla sua capacità a delinquere e sulla prognosi di futura reiterazione del reato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo non deducibile in sede di legittimità perché meramente reiterativo delle doglianze già respinte in appello e, soprattutto, diretto a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio, attività preclusa al giudice di legittimità. Ha ritenuto il secondo motivo manifestamente infondato, osservando che il diniego della pena sostitutiva era sorretto da una motivazione logica e congrua, fondata su un giudizio prognostico sfavorevole incentrato su elementi soggettivi della personalità dell'imputato, come l'accentuata capacità a delinquere e la spiccata insensibilità al comando normativo. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Non citato espressamente nel testo; nessuna interpretazione ricavabile.
Non citato espressamente nel testo; la pronuncia riguarda il diniego di sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria o detenzione domiciliare, fondato su prognosi sfavorevole sulla capacità a delinquere.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una rilettura del compendio probatorio volta a sostituire la diversa valutazione del ricorrente a quella compiuta dai giudici di merito, quando la censura si risolva nella mera riproposizione di doglianze già respinte in appello.
- Un motivo di ricorso non è specifico, e quindi non è scrutinabile, quando non si confronta realmente con la sentenza impugnata e si limita a reiterare argomentazioni già disattese.
- Il diniego di una pena sostitutiva è legittimo quando sia sorretto da una motivazione logica che valorizzi elementi soggettivi della personalità dell'imputato e formuli un giudizio prognostico sfavorevole sulla futura commissione di reati; tale valutazione rientra nel merito e non è censurabile se non per manifesta illogicità.
- La valutazione sulla capacità a delinquere e sulla prognosi di non reiterazione può legittimare il rigetto della richiesta di sostituzione della pena anche quando il giudice non si limiti alla gravità astratta del fatto, ma consideri l'incidenza concreta dell'illecito sulla personalità dell'imputato.
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