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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47754/2022 del 16/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del 20/01/2022 con cui il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro ha rigettato la sua domanda di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale ovvero della semilibertà, relativamente alla pena residua per reati molto gravi (omicidio volontario, porto illegale di armi, violenza privata e danneggiamento, commessi nel 2006). Il difensore ha dedotto violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., sostenendo che l'ordinanza fosse priva di motivazione ovvero illogica e contraddittoria alla luce della relazione di sintesi, della relazione comportamentale e della relazione del gruppo di osservazione che avrebbero documentato un percorso rieducativo positivo e, quindi, i presupposti per le misure alternative.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza avesse esaminato e richiamato le relazioni (di sintesi, del gruppo di osservazione e comportamentale) e avesse argomentato in modo logico che il percorso rieducativo del Pisano era iniziato ma non sufficientemente sviluppato da consentire il reinserimento sociale, soprattutto in considerazione della gravità dei delitti commessi. La valutazione del Tribunale è stata qualificata come apprezzamento di merito nell'ambito del prudente esercizio del potere discrezionale e non risultava affetta dai vizi denunciati. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    La doglianza invocava la violazione per omissione di motivazione o motivazione illogica/contraddittoria. La Corte ha ritenuto che la motivazione del Tribunale fosse adeguata e logicamente coerente: la verifica di Cassazione si è limitata a controllare la regolarità e la logicità della motivazione, non a sostituirsi alla valutazione di merito discrezionale del giudice di merito.

Massime di principio

  • La Corte di legittimità controlla la presenza, la logicità e la non contraddittorietà della motivazione del giudice di merito; non riforma valutazioni discrezionali sul merito se adeguatamente motivate.
  • Il riscontro di relazioni penitenziarie favorevoli non impone automaticamente la concessione di misure alternative: il giudice valuta il grado di rieducazione raggiunto rispetto alla gravità del reato e alla reale possibilità di reinserimento sociale.
  • Per vincere un ricorso per cassazione fondato su art. 606, comma 1, lett. e), è necessario dimostrare concretamente che la motivazione manca, è formalmente omessa, illogica o contraddittoria; mere affermazioni di positività delle relazioni non sono sufficienti se il giudice ha articolato un confronto critico.
  • Le valutazioni comparative tra gravità dei fatti e percorso rieducativo rientrano nell'ambito del potere discrezionale del giudice di merito e sono difficilmente sindacabili in cassazione salvo vizio motivazionale evidente.
  • La parte soccombente in Cassazione può essere condannata alle spese processuali; pertanto si valuta anche l'opportunità di impugnare quando la decisione di merito appare chiaramente motivata.

Testo integrale

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