Parere n. 822/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla dottoressa Francesca Calamini contro Indire - Istituto nazionale di documentazione innovazione e ricerca educativa; e nei confronti dei signori Laura Messini, Lorenzo Calistri, Susanna Barbarulo, Dana Campanini, Marianna Casula, Sara Coscia, Veronica Irenei, Leonardo Longinotti, Mariateresa Matarazzo, Angela Panzacchi, Matteo Pietrantoni, Maddalena Ragghianti, Sergio Villani, Stefano Vivoli e Matilde Weisz; per l’annullamento: - del decreto D.G. n. 340 del 20 maggio 2014, recante approvazione della graduatoria di merito e dichiarazione dei vincitori del concorso pubblico, indetto con delibera n. 43 del 6 agosto 2012 dell’ANSAS - Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell'Autonomia Scolastica (oggi Indire), per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 24 posti del profilo di collaboratore amministrativo degli enti di ricerca - VII livello contrattuale da destinare all’Ufficio finanziario e rendicontazione e per gli Affari Generali e i Servizi Giuridico-amministrativi; - in quanto occorrer possa, dei verbali della Commissione e, segnatamente, di quelli contenenti la valutazione dei titoli; - degli atti di ammissione dei candidati alla procedura concorsuale de qua; - in quanto occorrer possa, dello stesso bando, nella parte in cui - art. 10 - ha determinato i punteggi attribuibili alla valutazione dei titoli; - nonché dei verbali della Commissione esaminatrice, anche nella parte in cui sono ripartiti internamente i punteggi relativi ai titoli stessi;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Consiglio di Stato ha ritenuto sopravvenuta la carenza di interesse alla decisione, sulla base della dichiarazione espressa dalla ricorrente, e ha applicato il principio dispositivo anche al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Il ricorso è stato pertanto dichiarato improcedibile, senza esame dei motivi di merito. La richiesta di compensazione delle spese è stata ritenuta estranea al ricorso straordinario.
Impugnazione della graduatoria di merito, della dichiarazione dei vincitori e degli atti della procedura concorsuale per 24 posti di collaboratore amministrativo degli enti di ricerca presso ANSAS, oggi Indire.
Esito
La questione giuridica
La ricorrente, partecipante al concorso pubblico indetto dall’ANSAS con delibera n. 43 del 6 agosto 2012 per 24 posti di collaboratore amministrativo degli enti di ricerca - VII livello, ha impugnato il decreto D.G. n. 340 del 20 maggio 2014, la graduatoria, la dichiarazione dei vincitori, i verbali della commissione, gli atti di ammissione dei candidati e, ove occorrente, l’art. 10 del bando e la ripartizione interna dei punteggi relativi ai titoli. Ha dedotto: violazione della lex specialis e difetto di istruttoria in relazione all’ammissione di due candidati; violazione dell’art. 10 del bando e illogicità nella valutazione dei servizi pregressi; violazione dei principi generali delle procedure concorsuali ed eccesso di potere per illogicità e manifesta irragionevolezza. Nel corso del procedimento l’Amministrazione e i controinteressati hanno chiesto il rigetto del ricorso. Dopo un parere interlocutorio del 2018, rimasto ineseguito, la Sezione ha chiesto alle parti di dichiarare la persistenza dell’interesse. La ricorrente ha dichiarato nel 2024 di non avere più interesse alla trattazione, poiché nel frattempo era titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, chiedendo la declaratoria di improcedibilità.
Osservazioni
Sopravvenuta carenza di interesse
La dichiarazione della ricorrente di non avere più interesse alla trattazione dell’affare, motivata dalla sopravvenuta titolarità di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, comporta l’improcedibilità del ricorso straordinario per sopravvenuta carenza di interesse.
Compensazione delle spese
La richiesta di compensazione delle spese di giudizio è stata ritenuta estranea al ricorso straordinario e non è stata esaminata nel merito.
Norme richiamate
Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è trattato secondo il principio dispositivo; la rinuncia sostanziale all’interesse alla decisione determina l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
Delibera ANSAS n. 43 del 6 agosto 2012
Ha indetto il concorso pubblico per 24 posti di collaboratore amministrativo degli enti di ricerca - VII livello.
Art. 10 del bando di concorso
È stato impugnato nella parte relativa alla determinazione dei punteggi attribuibili alla valutazione dei titoli; la questione non è stata esaminata per l’improcedibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, la sopravvenuta carenza di interesse dichiarata dal ricorrente comporta l’improcedibilità del gravame, in applicazione del principio dispositivo.
- Quando il ricorrente dichiara espressamente di non avere più interesse alla definizione del ricorso straordinario, il Consiglio di Stato può definire il procedimento senza esaminare le censure di merito.
- La richiesta di compensazione delle spese di giudizio costituisce questione estranea al ricorso straordinario, secondo quanto affermato dalla Sezione nel caso esaminato.
Impugnazione di una procedura concorsuale presso Indire
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da una partecipante al concorso pubblico indetto dall’ANSAS, oggi Indire, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 24 collaboratori amministrativi degli enti di ricerca di VII livello.
Atti impugnati e censure
La ricorrente ha impugnato il decreto D.G. n. 340 del 20 maggio 2014, recante l’approvazione della graduatoria di merito e la dichiarazione dei vincitori, nonché i verbali della commissione, gli atti di ammissione dei candidati e, ove occorrente, l’art. 10 del bando relativo alla valutazione dei titoli.
Le censure riguardavano:
- l’ammissione di due candidati, deducendo violazione della lex specialis, difetto di istruttoria, carenza dei presupposti, contraddittorietà e illogicità manifesta;
- la valutazione dei servizi pregressi, in asserita violazione dell’art. 10 del bando;
- la violazione dei principi generali delle procedure concorsuali e l’irragionevolezza della valutazione complessiva.
Svolgimento del procedimento
Indire e i controinteressati hanno eccepito, tra l’altro, il difetto di contraddittorio e l’infondatezza delle censure, chiedendo il rigetto del ricorso. L’Amministrazione ha riferito che quasi tutti i vincitori erano stati immessi in ruolo dopo il superamento del periodo di prova e che non era stato effettuato lo scorrimento della graduatoria per l’unico posto rimasto vacante.
Con parere interlocutorio n. 02087/2018 la Sezione Seconda aveva disposto l’acquisizione delle domande di partecipazione e dei relativi allegati di due candidati. L’incombente istruttorio non è stato adempiuto. Nel 2024 la Sezione Prima ha quindi invitato le parti a dichiarare la persistenza dell’interesse alla definizione del giudizio o l’eventuale sopravvenienza di cause di improcedibilità.
Sopravvenuta carenza di interesse
La ricorrente ha comunicato di non avere più interesse alla trattazione dell’affare, dichiarando di essere nel frattempo titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Ha pertanto chiesto la declaratoria di improcedibilità del ricorso.
La Sezione ha ritenuto che tale dichiarazione imponesse la definizione del procedimento per sopravvenuta carenza di interesse, in applicazione del principio dispositivo, ritenuto operante anche nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Decisione
Il Consiglio di Stato ha espresso il parere che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Le doglianze relative alla procedura concorsuale non sono state esaminate nel merito.
La Sezione ha inoltre precisato che la richiesta di compensazione delle spese di giudizio è estranea al ricorso straordinario.
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