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Cassazione Penale, Ordinanza n. 00928/2026 del 09/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Napoli, ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., aveva applicato all'imputato la pena concordata con il Procuratore generale, a seguito della rinuncia dell'interessato a tutti i motivi di appello diversi da quelli relativi al trattamento sanzionatorio. In cassazione la difesa ha proposto due motivi, entrambi formalmente qualificati come violazione di legge in relazione agli artt. 442 e 599-bis c.p.p.: con il primo ha sostenuto che la Corte territoriale avesse sbagliato il calcolo della pena dopo la diminuente per il rito abbreviato, ricostruendo una sequenza aritmetica che, a suo dire, avrebbe condotto a una pena finale errata; con il secondo ha dedotto che, secondo l'accordo, si sarebbe dovuto partire da una pena base di anni otto di reclusione e poi applicare aumenti e diminuzioni, mentre il giudice di merito avrebbe illegittimamente preso a base anni sei e mesi sei. La Corte di cassazione ha ritenuto tali censure inammissibili perché estranee ai limiti del ricorso successivo a concordato sui motivi di appello: una volta intervenuto l'accordo, le doglianze deducibili in sede di legittimità restano circoscritte alla volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero, alla pronuncia difforme dall'accordo, all'applicazione di una pena illegale e all'omessa declaratoria di estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza. Ha inoltre precisato che nella specie non ricorreva alcuna illegalità della pena, poiché la sanzione irrogata rientrava comunque nei limiti edittali, e che, in ogni caso, i presunti errori denunciati non trovavano riscontro nel verbale dell'accordo tra le parti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato che, dopo il concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis c.p.p., il ricorrente non può più far valere censure diverse da quelle tassativamente consentite; le doglianze sulla quantificazione della pena e sulla base di partenza concordata non erano quindi proponibili. La Corte ha anche rilevato che la pena concretamente applicata non era illegale, perché compresa nei limiti edittali, e che il verbale di accordo smentiva le contestazioni difensive. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 4.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    Il concordato sui motivi di appello comporta una forte preclusione: limita la cognizione del giudice di secondo grado e impedisce di dedurre in cassazione doglianze diverse da quelle relative alla volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero, alla difformità della decisione dall'accordo, alla pena illegale e alla mancata declaratoria di prescrizione già maturata.

  • art. 442 c.p.p.

    Richiamato dalla difesa come parametro della riduzione di pena per il rito abbreviato, ma la Corte non entra nel merito del calcolo perché la censura è preclusa dal concordato ed è comunque smentita dal contenuto dell'accordo.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    L'inammissibilità del ricorso è stata dichiarata de plano.

  • art. 616 c.p.p.

    Consegue all'inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende.

  • art. 599-bis c.p.p.

    Il potere dispositivo della parte nel concordato in appello produce effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, analogamente alla rinuncia all'impugnazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione successivo al concordato sui motivi di appello, le censure proponibili sono soltanto quelle che incidono sulla validità del consenso, sul consenso del pubblico ministero, sulla corrispondenza della decisione all'accordo, sulla legalità della pena e sulla mancata rilevazione di una prescrizione già maturata prima della sentenza.
  • La rinuncia ai motivi di appello diversi da quelli sul trattamento sanzionatorio comporta una preclusione sostanziale che si estende anche al giudizio di legittimità, impedendo di far valere questioni ulteriori, anche se teoricamente rilevabili d'ufficio.
  • La pena è illegale solo se eccede o viola i limiti legali: non integra illegalità una sanzione che, pur contestata nel metodo di calcolo, rimane comunque entro il trattamento edittale.
  • Quando il verbale dell'accordo dà conto in modo espresso dei passaggi di determinazione della pena, il ricorso che ne prospetti una diversa ricostruzione aritmetica è inammissibile se mira in realtà a rimettere in discussione l'intesa già raggiunta tra le parti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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