Sentenza del 29/01/2016 n. 1705 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'impugnazione di un avviso di accertamento e delle relative sanzioni per il tardivo pagamento della tassa di concessione governativa sui servizi telefonici cellulari e radiomobili, prevista dall'art. 21 della Tariffa allegata al D.P.R. n. 641 del 1972. La società sosteneva che la normativa non fissasse un termine per il pagamento da parte dell'utente e che l'Amministrazione fosse decaduta dal potere impositivo. L'Amministrazione ha impugnato la sentenza d'appello sostenendo che la tassa dovesse essere pagata congiuntamente alla bolletta telefonica e, quindi, entro il termine previsto per il pagamento del servizio, con applicazione delle sanzioni in caso di ritardo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Amministrazione, cassato la sentenza d'appello e deciso la causa nel merito, rigettando il ricorso originario della società contribuente. Ha stabilito che l'avverbio "congiuntamente", contenuto nella nota 1 all'art. 21 della Tariffa, non riguarda soltanto le modalità di versamento, ma anche il termine di pagamento: la tassa deve quindi essere versata entro la scadenza della relativa bolletta. Poiché era pacifico che le bollette fossero state pagate oltre il termine, la violazione è stata ritenuta sussistente. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate, poiché il principio applicato si era formato dopo la proposizione del ricorso.
Norme richiamate
Art. 21 della Tariffa allegata al D.P.R. n. 641 del 1972
La norma disciplina la tassa di concessione governativa relativa ai servizi di telefonia mobile e, tramite la nota 1, collega il pagamento della tassa alle singole bollette emesse dal gestore.
Nota 1 all'art. 21 della Tariffa allegata al D.P.R. n. 641 del 1972
Il termine "congiuntamente" deve essere interpretato come riferito non solo alle modalità di versamento, ma anche alla scadenza: la tassa deve essere pagata entro il termine contrattuale previsto per il pagamento della bolletta.
Art. 13, comma 2, del D.Lgs. n. 471 del 1997
Prevede le conseguenze sanzionatorie del tardivo pagamento dei tributi, applicabili anche al ritardo nel versamento della tassa di concessione governativa.
Cassazione civile, sentenza n. 21777 del 2014
Ha affermato il principio secondo cui, nella radiofonia mobile, il termine per il pagamento della tassa coincide con quello stabilito per il pagamento del canone contrattuale, poiché il termine è determinato per relationem mediante il collegamento con le bollette.
Massime di principio
- Quando una norma stabilisce che un tributo deve essere pagato "congiuntamente" a un altro importo, tale espressione può indicare non solo una modalità di pagamento, ma anche una scadenza coincidente con quella dell'obbligazione principale.
- In materia di servizi telefonici mobili, la scadenza della tassa di concessione governativa coincide con il termine indicato nella bolletta per il pagamento del servizio.
- Il pagamento tardivo della bolletta può comportare anche il tardivo versamento del tributo collegato e quindi l'applicazione delle relative sanzioni.
- Il contribuente non può escludere la violazione sostenendo l'assenza di un termine espresso quando il termine è ricavabile per relationem dal collegamento normativo con la scadenza della bolletta.
- Un orientamento giurisprudenziale consolidato può essere applicato anche a controversie analoghe, mentre la compensazione delle spese può essere disposta quando il principio interpretativo si è formato successivamente all'inizio del giudizio.
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