Cassazione Penale, Ordinanza n. 31717/2026 del 21/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l'unica censura fosse estranea al tema devoluto ai giudici di merito e, in ogni caso, manifestamente priva di incidenza sulla motivazione della condanna, fondata sia sulla minaccia agli agenti sia sulla violenza esercitata sull'autovettura della polizia. Dall'inammissibilità conseguono le pronunce previste dall'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza pronunciata dalla Corte d'appello di Bari il 13 giugno 2025. L'unica censura riguardava la configurabilità del reato di resistenza a pubblico ufficiale: la difesa sosteneva che l'imputato avesse tenuto, nell'occasione, un contegno esclusivamente passivo. La Corte ha rilevato che la censura introduceva una questione diversa da quella sottoposta ai giudici di merito e risultava comunque manifestamente inconferente, poiché non incideva sulla minaccia rivolta agli agenti di pubblica sicurezza intervenuti né sulla violenza esercitata sulle cose, consistita nel colpire con un pugno l'autovettura della polizia, condotte entrambe valorizzate dai giudici di merito per affermare la responsabilità.
Norme richiamate
all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze processuali previste dalla disposizione.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che introduca una censura relativa a un tema di giudizio diverso da quello devoluto ai giudici di merito.
- La censura è manifestamente inconferente quando non incide su tutti gli elementi autonomamente valorizzati nella motivazione della sentenza impugnata a sostegno della responsabilità.
- Nel giudizio sulla resistenza a pubblico ufficiale, la minaccia rivolta agli agenti e la violenza esercitata sulle cose possono costituire autonome componenti della condotta valorizzabile ai fini dell'affermazione di responsabilità; una doglianza riferita esclusivamente alla passività del comportamento non è pertinente se non confronta tali elementi.
Come è indicizzato
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