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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 8803/2020 del 12/05/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

La società ha licenziato per giusta causa la dipendente il 23 maggio 2016, dopo una contestazione disciplinare del 31 marzo 2016 relativa a due condotte: l’abbassamento del prezzo di capi di biancheria precedentemente separati dalle confezioni, avvenuto circa due mesi prima e segnalato all’azienda il 12 gennaio 2016, e l’applicazione a prodotti alimentari di uno sconto ritenuto eccessivo, seguita dall’acquisto dei prodotti da parte della lavoratrice, con un risparmio di 15,39 euro. La Corte d’appello di Milano, con sentenza del 22 maggio 2018, riformando la decisione resa in sede di opposizione all’ordinanza che aveva respinto la domanda di tutela, aveva ritenuto tardiva la contestazione del primo episodio e lo aveva escluso dalla valutazione disciplinare; quanto al secondo, aveva escluso che la condotta giustificasse il recesso. Aveva dichiarato risolto il rapporto alla data del licenziamento ai sensi dell’art. 18, comma 5, della L. 300/1970 e riconosciuto alla lavoratrice un’indennità pari a quindici mensilità della retribuzione globale di fatto, oltre rivalutazione e interessi. La società ha proposto cinque motivi: con il primo ha censurato l’esclusione del primo episodio dalla valutazione per tardività, sostenendo che la tempestività della contestazione è requisito relativo e che il ritardo non aveva pregiudicato la difesa; con il secondo ha contestato il giudizio di sproporzione della sanzione rispetto al secondo episodio, comprese le valutazioni sulla locupletazione e sulla mancata contestazione dell’acquisto; con il terzo ha contestato l’accertamento di una prassi aziendale che consentiva agli operatori di determinare i ribassi in base alle indicazioni del Capo Area; con il quarto ha censurato la qualificazione della condotta come modalità operativa negligente, sostenendo che violasse gli obblighi previsti dal CCNL e integrasse appropriazione di beni; con il quinto ha contestato che la condotta fosse suscettibile di una misura disciplinare più tenue. La lavoratrice ha resistito con controricorso.

La decisione

La Cassazione ha accolto il primo motivo e dichiarato assorbiti gli altri quattro, tutti riferiti alla seconda infrazione. Ha cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha chiarito che l’immediatezza della contestazione va intesa in senso relativo e che un fatto tardivamente contestato, pur non potendo costituire un’autonoma o concorrente ragione di recesso, può essere valutato come circostanza confermativa della significatività di altri addebiti tempestivamente contestati, ai fini della gravità complessiva e della proporzionalità della sanzione. La Corte d’appello dovrà quindi valutare unitariamente entrambe le condotte e verificare se esse abbiano determinato una lesione irreversibile del vincolo fiduciario idonea a integrare la giusta causa. Le spese di legittimità sono rimesse al giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 7 L. 300/1970

    il principio dell’immutabilità della contestazione dell’addebito disciplinare mosso al lavoratore ai sensi dell’art. 7 statuto lavoratori preclude al datore di lavoro di licenziare per altri motivi, diversi da quelli contestati, ma non vieta di considerare fatti non contestati e situati a distanza anche superiore ai due anni dal recesso, quali circostanze confermative della significatività di altri addebiti posti a base del licenziamento, al fine della valutazione della complessiva gravità, sotto il profilo psicologico, delle inadempienze del lavoratore e della proporzionalità o meno del correlativo provvedimento sanzionatorio del datore di lavoro

    L’immutabilità della contestazione impedisce di fondare il licenziamento su motivi diversi da quelli contestati, ma non esclude che fatti non contestati o contestati tardivamente siano considerati, senza attribuire loro autonomia espulsiva, come elementi di conferma della gravità complessiva degli addebiti contestati e della proporzionalità della sanzione.

  • art. 2119 c.c.

    il principio dell’immediatezza della contestazione dell’addebito va intesa in senso relativo – essendo compatibile con un certo intervallo di tempo necessario al datore di lavoro per una valutazione unitaria delle varie inadempienze del dipendente – e non esclude, comunque, che fatti non tempestivamente contestati possano essere considerati quali circostanze confermative della significatività di altri addebiti (tempestivamente contestati) ai fini della valutazione della complessiva gravità, anche sotto il profilo psicologico, delle inadempienze del dipendente e della proporzionalità o meno del correlativo provvedimento sanzionatorio dell’imprenditore, secondo un giudizio che deve essere riferito al concreto rapporto di lavoro ed al grado di affidamento richiesto dalle specifiche mansioni

    Nel valutare la giusta causa e la proporzionalità del licenziamento, il giudice deve considerare unitariamente le condotte rilevanti e il concreto rapporto di lavoro, compreso il grado di affidamento richiesto dalle mansioni. La contestazione può essere differita per il tempo necessario a una valutazione unitaria; fatti tardivamente contestati possono comunque confermare la gravità di altri addebiti tempestivi.

  • art. 18, comma 5, L. 300/1970

    Per effetto dell’accoglimento dell’impugnazione il giudice di secondo grado ha, quindi, dichiarato risolto il rapporto lavorativo fra le parti alla data del 23 maggio 2016 ai sensi della L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 18, comma 5 e condannato la società reclamata a corrispondere alla lavoratrice una indennità risarcitoria corrispondente all’importo di quindici mensilità della retribuzione globale di fatto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data del recesso al saldo.

    La disposizione è richiamata per la tutela economica riconosciuta dalla Corte d’appello dopo aver dichiarato risolto il rapporto alla data del licenziamento. La Cassazione non decide definitivamente il regime rimediale, poiché dispone il rinvio per la nuova valutazione della giusta causa.

Massime di principio

  • Il requisito di immediatezza della contestazione disciplinare ha carattere relativo: è compatibile con un intervallo temporale necessario al datore di lavoro per acquisire gli elementi e valutare unitariamente una pluralità di inadempienze.
  • Un fatto disciplinarmente rilevante contestato tardivamente non può, in quanto tale, costituire un’autonoma o concorrente ragione di licenziamento; può tuttavia essere considerato come circostanza confermativa della gravità, anche psicologica, di altri addebiti tempestivamente contestati.
  • La valutazione della gravità complessiva degli addebiti e della proporzionalità della sanzione deve essere compiuta in relazione al concreto rapporto di lavoro e al grado di affidamento richiesto dalle specifiche mansioni.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamento
RamiLavoro
SottomaterieGiusta causa
IstitutiBuona fede e correttezza

Testo integrale

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