Cassazione Civile, Sentenza n. 8795/2020 del 12/05/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
Un’impresa edile aveva proposto opposizione contro un verbale di accertamento relativo a pretese dell’INAIL e dell’INPS, originate dall’assunzione di lavoratori con contratti a tempo parziale in misura eccedente il limite del 3% previsto dal contratto collettivo applicabile. Il Tribunale di Lucca aveva accolto l’opposizione; la Corte d’appello di Firenze, con sentenza n. 703/2015 del 27 ottobre 2015, aveva rigettato le impugnazioni degli enti, ritenendo che il superamento del limite contrattuale non comportasse né la nullità né la conversione dei contratti part-time e non consentisse quindi di applicare la retribuzione virtuale propria dell’orario normale ai fini contributivi. L’INAIL ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione del D.L. n. 244 del 1995, art. 29, del D.L. n. 338 del 1989, art. 1, delle disposizioni del CCNL edilizia richiamate e falsa applicazione del D.Lgs. n. 61 del 2000. Ha sostenuto che la pretesa contributiva dipendeva dall’applicazione congiunta della disciplina legale del minimale e della regola collettiva sul limite percentuale, indipendentemente dalla validità dei singoli contratti part-time. In via preliminare, il resistente ha eccepito che la cancellazione della società nel gennaio 2015, intervenuta prima della sentenza d’appello, precludeva la sua legittimazione processuale.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondata l’eccezione preliminare: la cancellazione della società non impedisce la prosecuzione dell’azione nei confronti dell’ex socio, poiché la successione nei rapporti creditori e debitori della società estinta non dipende dal fatto che il socio abbia ricevuto un riparto; il creditore conserva inoltre interesse a ottenere un titolo anche in considerazione della possibile esistenza di sopravvenienze attive o di beni non contemplati nel bilancio. Nel merito, l’unico motivo dell’INAIL è stato accolto. La Corte ha affermato che il minimale contributivo attiene anche all’orario da assumere a parametro e che, nel caso di riduzione dell’attività con prestazione lavorativa e retribuzione, la contribuzione va commisurata all’orario normale collettivo. Il limite contrattuale del 3% non è stato considerato rilevante come causa di nullità o conversione del contratto, ma come criterio collettivo che individua il valore economico delle retribuzioni imponibili dell’impresa: le retribuzioni relative ai part-time stipulati oltre quel limite vanno quindi parametrate alla retribuzione dell’orario normale. La deroga al minimale è possibile nei casi di legittima sospensione dell’attività, non per una mera riduzione che lasci in essere il rapporto e una retribuzione, anche parziale. La sentenza d’appello è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
Come è stato tempestivamente chiarito da Cass. n. 5233 del 2007, che ha precisato la portata delle affermazioni precedentemente rese al riguardo da Cass. n. 1301 del 2006, la previsione dell’art. 29, cit., che incide sulla misura della retribuzione-parametro a fini contributivi, non costituisce, analogamente ai minimali previsti da altre disposizioni di legge (tra i quali quello di cui al D.L. n. 338 del 1989, art. 1, conv. con L. n. 389 del 1989), una vera e propria fonte di obbligazione retributiva autonoma, sia pure ai soli fini previdenziali, ma incide esclusivamente sulla misura della retribuzione che il lavoratore riceve (o comunque avrebbe diritto di ricevere) in dipendenza del rapporto di lavoro, per verificarne, agli stessi fini, il rispetto del minimale di retribuzione (e quindi di contribuzione) imponibile.
L’art. 29 stabilisce una retribuzione-parametro ai fini contributivi, senza creare un’autonoma obbligazione retributiva. Il minimale opera sulla retribuzione dovuta in dipendenza del rapporto, tenendo conto anche dell’orario normale collettivo.
Come è stato tempestivamente chiarito da Cass. n. 5233 del 2007, che ha precisato la portata delle affermazioni precedentemente rese al riguardo da Cass. n. 1301 del 2006, la previsione dell’art. 29, cit., che incide sulla misura della retribuzione-parametro a fini contributivi, non costituisce, analogamente ai minimali previsti da altre disposizioni di legge (tra i quali quello di cui al D.L. n. 338 del 1989, art. 1, conv. con L. n. 389 del 1989), una vera e propria fonte di obbligazione retributiva autonoma, sia pure ai soli fini previdenziali, ma incide esclusivamente sulla misura della retribuzione che il lavoratore riceve (o comunque avrebbe diritto di ricevere) in dipendenza del rapporto di lavoro, per verificarne, agli stessi fini, il rispetto del minimale di retribuzione (e quindi di contribuzione) imponibile.
Il minimale previsto dalla disposizione è richiamato come parametro contributivo: non costituisce una fonte autonoma di retribuzione, ma concorre a determinare la misura imponibile sulla base della retribuzione dovuta nel rapporto.
D.Lgs. n. 61 del 2000, art. 6, comma 3
Nel sistema del minimale contributivo che si è fin qui delineato, la funzione cui la cennata disposizione contrattuale collettiva assolve non è, a ben vedere, quella di porre limiti all’autonomia negoziale delle parti private, ma piuttosto quella di individuare il complessivo valore economico delle retribuzioni imponibili di una data impresa, commisurando (anche) quelle eccedenti il divieto di assumere a part-time oltre il limite del 3% della forza-lavoro occupata al valore della retribuzione dovuta per l’orario normale di lavoro: è infatti evidente che, facendo divieto alle imprese di assumere operai a tempo parziale per una percentuale superiore al 3% del totale dei lavoratori occupati a tempo indeterminato, il contratto collettivo individua ad un tempo nella retribuzione dovuta per l’orario normale di lavoro la misura del compenso spettante ai lavoratori assunti a part-time oltre tale limite e dunque incrementa pro tanto il valore complessivo delle retribuzioni imponibili ai fini del calcolo del minimale contributivo, che – come s’è già detto – è calcolo che prescinde dalla circostanza che esse siano effettivamente corrisposte ai lavoratori occupati.
La Corte esclude che la disciplina del part-time irregolare sia il fondamento della commisurazione contributiva in esame: questa deriva dal minimale contributivo e dalla funzione attribuita alla previsione collettiva, non dalla nullità o conversione del contratto part-time.
Massime di principio
- Il minimale contributivo può essere parametrato non solo all’ammontare della retribuzione, ma anche all’orario normale di lavoro previsto dalla contrattazione collettiva, o a quello superiore stabilito dal contratto individuale.
- Nel settore edile, quando vi è una riduzione dell’attività ma il rapporto di lavoro continua e una retribuzione, anche parziale, è dovuta, la contribuzione va commisurata al minimale previsto per l’orario normale; la deroga è circoscritta alle ipotesi di legittima sospensione in cui non sia dovuta prestazione né retribuzione-corrispettivo.
- La previsione collettiva che limita al 3% i contratti part-time nell’impresa edile rileva, ai fini del minimale contributivo, come criterio per determinare il valore imponibile delle retribuzioni relative ai contratti stipulati oltre il limite. Tale effetto non presuppone la nullità o la conversione dei contratti individuali.
- La cancellazione di una società dal registro delle imprese non impedisce al creditore di proseguire l’azione già intrapresa nei confronti dell’ex socio quale successore nei rapporti della società estinta; né la prosecuzione dipende dall’avvenuta assegnazione di somme al socio in sede di liquidazione.
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