Cassazione Civile, Sentenza n. 8798/2020 del 12/05/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Il lavoratore, responsabile della gestione operativa di una filiale, era stato licenziato per giusta causa con lettera del 21 gennaio 2016 per una pluralità di operazioni irregolari finalizzate all’emissione di un vaglia postale senza l’immediata disponibilità della provvista. Secondo l’accertamento dei giudici di merito, agendo per far fronte a un proprio debito personale, aveva coinvolto tre colleghe, carpendo la loro fiducia e inducendole ad assecondare l’operazione anche in ragione del ruolo di responsabilità da lui ricoperto. Il Tribunale aveva qualificato il recesso come licenziamento per giustificato motivo soggettivo; la Corte d’appello di Milano, con sentenza del 31 maggio 2018, aveva riformato in parte la decisione, ritenendo sussistente la giusta causa e respingendo la domanda di annullamento del licenziamento. Con il primo motivo il lavoratore ha denunciato la violazione degli artt. 1362-1365, 1369 e 2106 c.c., in relazione all’art. 54 del CCNL, sostenendo che la condotta rientrasse tra le ipotesi punite con sanzione conservativa: a suo dire, non aveva una posizione gerarchica diretta sulle colleghe, aveva agito per rimediare a un ammanco non voluto né programmato e ne aveva compreso l’esistenza solo successivamente. Con il secondo motivo, richiamando gli artt. 1362-1365, 1369 e 2106 c.c. e l’art. 54, comma 5, lett. D), del CCNL, ha sostenuto che i fatti integrassero al più l’occultamento punito con licenziamento con preavviso, escludendo pressioni dirette sulle colleghe. Entrambi i motivi sono stati formulati come violazioni di legge e di contratto collettivo, ma investivano, secondo la Cassazione, la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove compiute dalla Corte d’appello.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che le censure, pur prospettate come errori d’interpretazione delle norme e del CCNL, chiedevano in realtà una diversa valutazione della fattispecie concreta e delle risultanze istruttorie, riservata al giudice di merito. Non ricorrevano neppure i presupposti del vizio motivazionale ammesso dall’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.: la sentenza impugnata aveva esaminato i fatti e fornito una motivazione non apparente né manifestamente illogica o contraddittoria. L’accertamento di merito aveva stabilito che il lavoratore sapeva di non disporre della provvista al momento dell’emissione del vaglia e aveva consapevolmente coinvolto le colleghe, sfruttandone la fiducia e l’ascendente connesso al proprio ruolo; la prospettata buona fede era quindi smentita dalle prove. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 200 per esborsi ed euro 5.000 per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge. La Corte ha inoltre dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto, pari a quello previsto per il ricorso.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
In tema di ricorso per cessazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione.
La violazione di legge ricorre quando si contesta l’interpretazione della fattispecie astratta; la critica alla ricostruzione della fattispecie concreta attraverso le prove riguarda invece la valutazione di merito e non può essere veicolata come vizio interpretativo.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Nella specie è evidente che il ricorrente lamenta la erronea applicazione della legge (in specie, del contratto collettivo) in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta, e dunque, in realtà, non denuncia un’erronea ricognizione della fattispecie astratta recata dalla norma di legge (ossia un problema interpretativo, vizio riconducibile all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) bensì un vizio-motivo, da valutare alla stregua del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che nella versione ratione temporis applicabile – lo circoscrive all’omesso esame di un fatto storico decisivo (cfr. sul punto Cass. Sez. U. n. 19881 del 2014), riducendo al “minimo costituzionale” il sindacato di legittimità sulla motivazione (Cass. Sez. U. n. 8053 del 2014).
La contestazione della ricostruzione concreta dei fatti è riconducibile al vizio motivazionale, che nella versione applicabile è limitato all’omesso esame di un fatto storico decisivo; il sindacato sulla motivazione resta circoscritto al minimo costituzionale.
art. 2106 c.c.
La Corte distrettuale ha, pertanto, concluso che “La condotta del reclamante è sicuramente stata posta in essere in violazione dei principi di onestà, correttezza e trasparenza ed assume particolare rilievo in relazione alla posizione di responsabilità ricoperta dallo stesso e del servizio di pubblica rilevanza svolto da Poste”.
Nel caso deciso, la gravità disciplinare della condotta è stata valutata considerando la violazione dei doveri di onestà, correttezza e trasparenza, insieme alla posizione di responsabilità del lavoratore e alla rilevanza del servizio svolto. La Cassazione, tuttavia, non ha riesaminato nel merito la proporzionalità della sanzione, essendo inammissibili le censure rivolte alla ricostruzione fattuale.
art. 54, comma 6, lett. k), CCNL Poste
La Corte, ritenendo sussistente la giusta causa del licenziamento (derubricato, dal Tribunale, in licenziamento per giustificato motivo soggettivo) ha respinto il reclamo proposto dal lavoratore, rilevando che i fatti, pienamente accertati in sede istruttoria (di fonte testimoniale e documentale), dovevano ritenersi integrare gli estremi della giusta causa, e in specie la previsione dell’art. 54, comma 6, lett. k) c.c.n.l. di settore, essendo emerso che il C., pur di far fronte ad un proprio debito personale, non aveva esitato a porre in essere e a far porre in essere una serie di operazioni contrarie alle leggi, regolamenti e doveri di ufficio, carpendo la fiducia riposta nei suoi confronti dagli altri colleghi in ragione sia della stima nutrita sia della posizione sovraordinata e di responsabilità rivestita in azienda (seppur non direttamente nei loro confronti).
La previsione collettiva è stata ritenuta applicabile a una condotta che, per far fronte a un debito personale, comporti operazioni contrarie a leggi, regolamenti e doveri d’ufficio e l’indebito sfruttamento della fiducia dei colleghi, anche quando non vi sia un rapporto gerarchico diretto.
art. 91 c.p.c.
In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e le spese di lite seguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 c.p.c.
La parte soccombente è condannata alle spese del giudizio secondo il principio di soccombenza.
art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
La dichiarazione di inammissibilità comporta, quando dovuto, l’obbligo per il ricorrente di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, in presenza dei relativi presupposti processuali.
Massime di principio
- Il vizio di violazione o falsa applicazione di legge sussiste quando è contestata l’interpretazione della fattispecie astratta; non è invece utilizzabile per ottenere una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione della fattispecie concreta, attività riservate al giudice di merito.
- Nel regime dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. applicabile alla controversia, la censura motivazionale è limitata all’omesso esame di un fatto storico decisivo e non consente un riesame generale della motivazione o delle risultanze istruttorie, salvo che questa sia assente o meramente apparente oppure presenti un’anomalia rilevante secondo il minimo costituzionale.
- La censura sull’interpretazione di una clausola del contratto collettivo non è ammissibile se, pur formulata come violazione dei criteri interpretativi, mira in concreto a sostituire la valutazione delle prove e l’accertamento dei fatti compiuti dal giudice di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- Sentenza lavoro · 12 mag 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 8795/2020 del 12/05/2020
- Sentenza lavoro · 12 mag 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 8794/2020 del 12/05/2020
- Sentenza lavoro · 12 mag 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 8803/2020 del 12/05/2020
- Sentenza lavoro · 14 mag 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 8956/2020 del 14/05/2020
- Sentenza lavoro · 7 mag 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 8619/2020 del 07/05/2020
- Sentenza lavoro · 7 mag 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 8621/2020 del 07/05/2020
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →