Cassazione Civile, Sentenza n. 8956/2020 del 14/05/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
Il lavoratore aveva chiesto la condanna dell’istituto di credito a versare all’INPS la contribuzione correlata relativa ai periodi di erogazione dell’assegno straordinario di accompagnamento previsto dal Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale delle aziende di credito. La Corte d’appello di Potenza, riformando la decisione di primo grado, aveva accolto la domanda per Euro 42.952,65, ritenendo che la base di calcolo dovesse comprendere tutte le voci percepite quale controprestazione mensile lavorativa nell’ultimo anno, e non soltanto quelle fisse. L’istituto di credito ha proposto quattro motivi: (1) nullità per contrasto tra dispositivo e motivazione, poiché l’importo di Euro 42.952,65 sarebbe stato indicato in motivazione come base retributiva e nel dispositivo come contribuzione dovuta; (2) omesso esame del fatto che il rapporto di lavoro si era interrotto per dimissioni volontarie il giorno precedente all’ammissione al trattamento del Fondo, anziché essere rimasto sospeso; (3) violazione della disciplina della contribuzione correlata e del CCNL, contestando l’individuazione della retribuzione imponibile sulla base dell’art. 12 della L. n. 153/1969; (4) nullità e violazione di legge per avere pronunciato la condanna senza considerare la dedotta decadenza dal versamento dei contributi. Il lavoratore ha proposto ricorso incidentale condizionato, lamentando l’omessa statuizione sulla rivalutazione periodica della contribuzione, che assumeva avere natura volontaria. La Cassazione ha rilevato d’ufficio, prima di esaminare i motivi, che l’INPS, destinatario del versamento, non era stato chiamato in giudizio.
La decisione
La Corte ha cassato la sentenza d’appello non decidendo nel merito i motivi del ricorso principale né quello incidentale. Ha stabilito che la controversia sulla condanna del datore di lavoro al pagamento all’ente previdenziale dei contributi omessi richiede la partecipazione necessaria dell’ente: la domanda del lavoratore non è inammissibile per la sua assenza, ma ricorre un difetto di integrità del contraddittorio ai sensi dell’art. 102 c.p.c. La nullità, rilevabile anche in Cassazione in assenza di giudicato, comporta la rimessione delle parti davanti al primo giudice per la rinnovazione del giudizio previa integrazione del contraddittorio con l’INPS. Il primo giudice provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 102 c.p.c.
per principio generale dell’ordinamento processuale, il caso in cui la parte chieda in giudizio un bene della vita la cui attribuzione non può aver luogo senza che al giudizio partecipi un terzo non dà luogo ad un’ipotesi di inammissibilità della domanda, come appunto ritenuto da Cass. nn. 19398 del 2014 e 14853 del 2019, ma integra viceversa un’ipotesi di litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c.
Quando il bene richiesto non può essere attribuito efficacemente senza la partecipazione di un terzo, la sua mancata citazione determina litisconsorzio necessario e non inammissibilità della domanda.
art. 354 c.p.c.
considerato che la nullità del giudizio per difetto di integrità del contraddittorio è rilevabile in ogni stato e grado del processo e dunque anche in questa sede di legittimità, con il solo limite del giudicato (cfr. tra le più recenti Cass. nn. 26388 del 2008, 9394 del 2017), derivandone ex art. 354 c.p.c. la necessità di rimettere le parti avanti al primo giudice affinchè provveda alla sua instaurazione ex novo, previa integrazione del contraddittorio
Accertata in Cassazione la nullità per mancata partecipazione di un litisconsorte necessario, la causa va rimessa al primo giudice affinché rinnovi il giudizio dopo avere integrato il contraddittorio.
art. 2116, comma 2, c.c.
ciò che viene impropriamente denominata come “azione per la regolarizzazione del rapporto contributivo”, e che la costante giurisprudenza di questa Corte ha da tempo ammesso pur in costanza di rapporto di lavoro e perfino anteriormente alla prescrizione dei contributi (cfr. già Cass. n. 3747 del 1974 e, tra le più recenti, Cass. n. 1179 del 2015, sulla scorta di Cass. n. 26990 del 2005), altro non può essere che una species dell’azione risarcitoria che al lavoratore spetta ex art. 2116 c.c., comma 2, per il caso in cui il datore di lavoro abbia omesso il pagamento dei contributi previdenziali e dall’omissione gli sia derivato un danno, contraddistinta dalla peculiarità che, invece di una domanda risarcitoria a proprio favore, il lavoratore formula una domanda di condanna al pagamento dei contributi a beneficio dell’ente previdenziale, quale misura finalizzata alla rimozione del danno
La domanda del lavoratore diretta alla regolarizzazione della posizione contributiva è ricondotta alla tutela risarcitoria prevista per il danno derivante dall’omissione contributiva, pur essendo formulata come richiesta di pagamento dei contributi all’ente previdenziale.
art. 81 c.p.c.
ammettendo un’azione del genere, si verrebbe a confondere l’indubbio interesse di fatto che il lavoratore possiede rispetto al regolare svolgimento del rapporto contributivo con una situazione soggettiva di diritto avente ad oggetto i contributi obbligatori, rispetto ai quali, viceversa, nessuna contitolarità egli può vantare (Cass. n. 7104 del 1992); o comunque, e a dispetto della logica pubblicistica che governa il rapporto contributivo, gli si consentirebbe di sostituirsi all’ente previdenziale per ottenere una condanna del datore di lavoro a pagare i contributi medesimi, in violazione del principio per cui, fuori dai casi espressamente previsti dalla legge, non è consentito a nessuno di far valere processualmente in nome proprio un diritto altrui (art. 81 c.p.c.).
Il lavoratore non è titolare dei crediti contributivi obbligatori e non può far valere in nome proprio il diritto dell’ente previdenziale, salvo un’espressa previsione di legittimazione straordinaria.
Massime di principio
- La controversia promossa dal lavoratore per ottenere la condanna del datore di lavoro al pagamento all’ente previdenziale dei contributi omessi richiede la partecipazione al giudizio dell’ente destinatario del versamento, quale litisconsorte necessario.
- La mancata partecipazione dell’ente previdenziale non rende inammissibile la domanda: determina un difetto di integrità del contraddittorio e la nullità del giudizio.
- Il difetto di integrità del contraddittorio per mancata partecipazione di un litisconsorte necessario è rilevabile in ogni stato e grado, anche in Cassazione, salvo che si sia formato il giudicato; accertato il vizio in sede di legittimità, la causa va rimessa al primo giudice per la rinnovazione del giudizio previa integrazione del contraddittorio.
- I contributi previdenziali obbligatori sono oggetto di un rapporto pubblicistico autonomo rispetto al rapporto di lavoro; il lavoratore non ne è contitolare e non può sostituirsi all’ente previdenziale per far valere in nome proprio il relativo credito, in assenza di una previsione legislativa.
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