Cassazione Civile, Sentenza n. 8794/2020 del 12/05/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (ente assicuratore)
La controversia
Il titolare di un’impresa edile aveva proposto domanda di accertamento negativo nei confronti dell’INPS e dell’INAIL, contestando le pretese risultanti dal verbale ispettivo INPS del 21 ottobre 2011 e dal correlato verbale di accertamento INAIL. Il Tribunale di Mantova aveva accolto parzialmente la domanda limitatamente all’addebito relativo alla stipulazione di numerosi contratti part-time oltre il limite percentuale previsto dal CCNL del settore edilizia artigianato del 23 luglio 2008, mentre aveva respinto la contestazione dell’obbligo di contribuzione virtuale per i periodi di CIG non concessi dall’INPS. La Corte d’appello di Brescia, con sentenza n. 291/2014, depositata l’8 luglio 2014, aveva respinto gli appelli di INPS e INAIL, ritenendo che il superamento del limite collettivo del 3% non comportasse né la nullità né la conversione dei contratti part-time e non consentisse di applicare la retribuzione virtuale. L’INAIL ha proposto un unico articolato motivo di ricorso per cassazione, deducendo violazione del D.L. n. 244 del 1995, art. 29, del CCNL del 23 luglio 2008, del D.Lgs. n. 61 del 2000 e del D.L. n. 338 del 1989, art. 1. Ha sostenuto che la contribuzione dovesse essere calcolata sulla retribuzione corrispondente all’orario normale per i lavoratori assunti part-time oltre la soglia contrattuale, indipendentemente dalla validità dei singoli contratti. L’INPS ha depositato procura; il datore di lavoro è rimasto intimato.
La decisione
La Corte ha accolto l’unico motivo dell’INAIL. Ha ribadito che il minimale contributivo riguarda anche l’orario da assumere a parametro, che è quello normale stabilito dalla contrattazione collettiva, e ha distinto la sospensione dell’attività, in cui può mancare l’obbligo contributivo se non è dovuta retribuzione-corrispettivo, dalla riduzione dell’attività, in cui, permanendo una prestazione e una retribuzione anche parziale, opera il minimale salvo le ipotesi tassative di esclusione. Nel caso in esame, il limite del 3% fissato dal CCNL non è stato considerato una condizione di validità dei contratti part-time, ma un criterio per determinare il valore complessivo delle retribuzioni imponibili dell’impresa: per i lavoratori assunti oltre tale limite, la base contributiva va commisurata alla retribuzione dovuta per l’orario normale, senza necessità di dichiarare nullo o convertire il contratto individuale. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d’appello di Milano per un nuovo esame, demandandole anche la regolazione delle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
D.L. n. 244 del 1995, art. 29, conv. in L. n. 341 del 1995
Nel sistema del minimale contributivo che si è fin qui delineato, la funzione cui la cennata disposizione contrattuale collettiva assolve non è, a ben vedere, quella di porre limiti all’autonomia negoziale delle parti private, ma piuttosto quella di individuare il complessivo valore economico delle retribuzioni imponibili di una data impresa, commisurando (anche) quelle eccedenti il divieto di assumere a part-time oltre il limite del 3% della forza-lavoro occupata al valore della retribuzione dovuta per l’orario normale di lavoro.
La disposizione opera nel calcolo della base imponibile contributiva dell’impresa edile: per i lavoratori assunti part-time oltre la soglia collettiva, la retribuzione imponibile è commisurata a quella dovuta per l’orario normale, anche se la disposizione collettiva non rende per ciò solo nullo o convertibile il contratto individuale.
D.L. n. 338 del 1989, art. 1, conv. in L. n. 389 del 1989
la previsione dell’art. 29, cit., che incide sulla misura della retribuzione-parametro a fini contributivi, non costituisce, analogamente ai minimali previsti da altre disposizioni di legge (tra i quali quello di cui al D.L. n. 338 del 1989, art. 1, conv. con L. n. 389 del 1989), una vera e propria fonte di obbligazione retributiva autonoma, sia pure ai soli fini previdenziali, ma incide esclusivamente sulla misura della retribuzione che il lavoratore riceve (o comunque avrebbe diritto di ricevere) in dipendenza del rapporto di lavoro, per verificarne, agli stessi fini, il rispetto del minimale di retribuzione (e quindi di contribuzione) imponibile.
Il minimale contributivo non crea un’autonoma obbligazione retributiva: adegua, ai fini previdenziali, la retribuzione dovuta nel rapporto di lavoro alla soglia imponibile prevista.
Massime di principio
- Nel rapporto contributivo previdenziale, autonomo rispetto all’obbligazione retributiva, la base imponibile può essere parametrata a una retribuzione superiore a quella effettivamente corrisposta; il parametro comprende anche l’orario normale di lavoro stabilito dalla contrattazione collettiva, o quello superiore pattuito individualmente.
- Per le imprese edili, il minimale contributivo va distinto secondo che vi sia sospensione dell’attività, senza prestazione e senza retribuzione-corrispettivo, oppure riduzione dell’attività con prestazione e retribuzione, anche parziale. Nel secondo caso opera la regola del minimale, salvo le ipotesi di esclusione previste dalla legge.
- Quando il CCNL vieta di assumere lavoratori part-time oltre una determinata percentuale, il superamento della soglia può incidere sulla quantificazione delle retribuzioni imponibili ai fini contributivi, commisurandole alla retribuzione dell’orario normale; tale conseguenza non presuppone la nullità o la conversione dei singoli contratti part-time.
- Il minimale contributivo previsto per il settore edile può essere ridotto soltanto nelle ipotesi di sospensione legittima dell’attività contemplate dalla disciplina applicabile; una mera riduzione dell’attività lavorativa non equivale alla sospensione del sinallagma e non consente, per ciò solo, di sottrarsi al minimale.
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