Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40728/2025 del 18/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che confermava la custodia in carcere contestando: 1) la violazione delle norme sulle intercettazioni e sui relativi verbali (art. 268, comma 2 e art. 291, comma 1 c.p.p.), per omesso tempestivo deposito delle fonie e dei brogliacci e mancata possibilità di accesso/copia; 2) la mancata configurabilità della partecipazione ad associazione dedita al narcotraffico, sostenendo l'assenza di elementi probatori sufficienti e che gli episodi richiamati non dimostravano il suo coinvolgimento nel sodalizio; 3) la carenza delle esigenze cautelari (artt. 274 e 275 c.p.p.), per sopravvenute circostanze personali e lavorative che avrebbero attenuato i rischi precedentemente ritenuti.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che la questione relativa alle captazioni fosse preclusa in Cassazione, in quanto non adeguatamente dedotta nella memoria di riesame (eccezione che doveva essere svolta in sede di riesame) e ha ricordato che le richieste di copie devono indicare specificamente i files richiesti. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto che il ricorrente chiedeva una diversa valutazione del compendio indiziario; il Tribunale aveva però motivatamente descritto un quadro unitario e coerente di partecipazione al sodalizio (collegamenti con Ravezzani Demis ed Emanuele, ruolo del figlio Cristian, apparato telefonico peculiare, partecipazione al recupero di stupefacente), e le deduzioni difensive non hanno mostrato illogicità manifesta nella ricostruzione. Sul terzo motivo la Corte ha escluso la violazione di legge e ritenuto che le produzioni non intaccassero la valutazione del concreto pericolo di reiterazione, atteso il profilo personali e i precedenti dell'imputato. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di €3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 268 cod. proc. pen.

    Rilevata la disciplina sulla trascrizione e messa a disposizione delle intercettazioni: la Corte osserva che la nuova norma va interpretata nel senso che non occorre trascrivere tutto il non rilevante, ma la difesa deve comunque richiedere con precisione i files di interesse

  • art. 291 cod. proc. pen.

    Prevede la messa a disposizione dei verbali relativi alle intercettazioni e la Corte sottolinea l'obbligo del pubblico ministero di assicurare tempestiva disponibilità delle registrazioni utilizzate nel provvedimento cautelare

  • art. 269 cod. proc. pen.

    Riferito all'archivio informatico delle captazioni: la Corte considera che la richiesta difensiva deve mirare alle conversazioni effettivamente valorizzate nell'archivio

  • artt. 274 e 275 cod. proc. pen.

    Norme sulle esigenze cautelari: la Corte conferma che la valutazione del pericolo di reiterazione e delle esigenze cautelari è rimessa al giudice del merito e che prove documentali sopravvenute devono essere idonee a mutare quella valutazione per incidere sulla misura

Massime di principio

  • Le eccezioni relative a carenze nell'accesso alle intercettazioni devono essere sollevate tempestivamente nella fase di riesame; se non vengono dedotte in quella sede sono generalmente precluse in Cassazione
  • La difesa che richiede copie di intercettazioni deve indicare con precisione i files/progressivi di interesse; richieste generiche possono essere ritenute inammissibili o non recepite
  • I brogliacci di ascolto sono normalmente già richiamati nelle informative di polizia giudiziaria: la mancata richiesta specifica di elementi non può poi essere sollevata tardivamente
  • In sede di legittimità non è possibile ottenere una rilettura ampia e alternativa del compendio indiziario salvo che non si evidenzi una manifesta illogicità o vizio di motivazione; contestazioni che chiedono una diversa valutazione dei fatti sono spesso inammissibili
  • Per revocare o attenuare una misura cautelare è necessario dimostrare che sopravvenuti elementi concreti incidono sul giudizio del pericolo di reiterazione o sull'esigenza di cautela; documentazione generica o lavori saltuari difficilmente determinano la revoca
  • La presenza di contrasti interni a un gruppo non è di per sé idonea a escludere l'esistenza di un sodalizio se il quadro indiziario complessivo mostra ruoli e collegamenti strutturati
  • Quando si contesta la regolarità delle notifiche/messe a disposizione della difesa in materia di intercettazioni, è utile documentare puntualmente in quale fase e con quali richieste la difesa ha sollevato l'eccezione, per evitare preclusioni processuali

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.