Cassazione Penale, Ordinanza n. 36832/2026 del 20/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
I due imputati hanno impugnato la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli il 9 marzo 2026, pronunciata ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p. dopo avere recepito le rispettive proposte di concordato sulla pena. Il ricorso, formalmente unitario, deduceva erronea applicazione della legge e vizi di motivazione: uno contestava l’eccessiva severità del trattamento sanzionatorio, in particolare l’aumento per continuazione applicato alla prima imputata; l’altro censurava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha rilevato che tali doglianze riguardavano questioni sulla determinazione della pena comprese nell’accordo e rinunciate dai ricorrenti, e quindi non erano proponibili in cassazione. Dal testo non risultano ulteriori dettagli sui reati contestati o sulla pena concordata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, con procedura semplificata e senza formalità ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, c.p.p., perché proposti per motivi non consentiti contro una sentenza di concordato in appello. Ha precisato che sono deducibili in cassazione le questioni relative alla formazione della volontà di accedere al concordato, al consenso del Procuratore generale e alla difformità della pronuncia rispetto al contenuto concordato; sono invece precluse le doglianze su questioni rinunciate nell’accordo, compresa la determinazione della pena, e sulla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento di cui all’art. 129 c.p.p. Ha condannato entrambi i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma determinata equitativamente nel dispositivo; ha escluso l’assenza di colpa nella causa di inammissibilità. L’importo della somma non è riportato nel testo fornito.
Norme richiamate
I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili per entrambi i ricorrenti, con procedura semplificata e senza formalità, ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc pen., perché proposti per motivi non consentiti dalla legge avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., che ha recepito le proposte di concordato formulate dai ricorrenti.
La disposizione consente la declaratoria di inammissibilità con procedura semplificata e senza formalità quando il ricorso è proposto per motivi non consentiti.
È costante, difatti, il principio per cui è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa all'esito del concordato sulla pena ex art. 599- bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
Nel giudizio di legittimità contro una sentenza di concordato sulla pena sono ammissibili le censure attinenti alla formazione della volontà, al consenso del Procuratore generale o alla difformità della decisione dall’accordo; non lo sono quelle relative a questioni rinunciate nell’accordo.
È costante, difatti, il principio per cui è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa all'esito del concordato sulla pena ex art. 599- bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
Nel concordato in appello, la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento previste dall’art. 129 c.p.p. non può essere dedotta con ricorso per cassazione secondo il principio applicato dalla Corte.
Massime di principio
- La sentenza pronunciata a seguito di concordato sulla pena in appello può essere impugnata in cassazione per questioni riguardanti la formazione della volontà della parte di aderire all’accordo, il consenso del Procuratore generale o la difformità della decisione rispetto al contenuto concordato.
- Il concordato in appello produce effetti preclusivi anche nel giudizio di cassazione sulle questioni, incluse quelle relative alla determinazione della pena, alle quali la parte abbia rinunciato in funzione dell’accordo.
- Sono inammissibili, contro la sentenza di concordato sulla pena, le doglianze relative a motivi rinunciati e alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento previste dall’art. 129 c.p.p.
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