Cassazione Penale, Sentenza n. 7400/2023 del 21/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la declaratoria di inammissibilità dell'appello con cui aveva contestato la sentenza del Tribunale di Marsala che lo aveva dichiarato responsabile del reato di furto di energia elettrica aggravato dall'uso di un mezzo fraudolento. Nell'appello si sosteneva che non era stato accertato che l'effettivo utilizzatore del contatore fosse Seguenti (pur proprietario dell'immobile), che la fornitura era stata volontariamente cessata nel 2014, che il contatore era collocato in un muro di cinta e che l'abitazione era disabitata quindi priva di utilità a manomettere il contatore; quanto all'aggravante del "mezzo fraudolento" si contestava la sua configurabilità, ritenendo che l'allacciamento abusivo dovesse concretizzarsi mediante due cavi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per carenza di specificità delle doglianze: l'appello e il ricorso non hanno confutato nel dettaglio i dati probatori e le argomentazioni della sentenza di primo grado (verbali di accertamento, rilevazioni fotografiche e testimonianze degli addetti Enel che hanno documentato l'allaccio diretto con due cavi bipolari e l'erogazione di energia all'abitazione). Il ricorso è stato inoltre ritenuto manifestamente infondato. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento, a titolo di ammenda, della somma di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Permette l'utilizzo della requisitoria scritta e disciplina la possibilità di non svolgere discussione orale; la Corte ha fatto ricorso alla procedura prevista per la requisitoria scritta
decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, art. 16 (conv. con mod. nella legge 25/02/2022 n. 15)
Proroga la disciplina processuale collegata alla normativa emergenziale citata; richiamata per motivare l'assenza di discussione orale
Norma indicata dal ricorrente come violata; dal testo della sentenza emerge che la Corte ha ritenuto mancasse la specificità necessaria nei motivi di impugnazione eventualmente connessi a questa norma
Norma indicata dal ricorrente come violata; la Corte ha valutato le doglianze insufficienti e non esplicitamente argomentate in relazione alle ragioni di fatto e di diritto fondate nella decisione impugnata
disp. att. cod. proc. pen., art. 173, comma 1
Limita i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha applicato il limite territoriale/sostanziale dei rimedi e ha valutato il ricorso nei limiti ammessi
Giurisprudenza: Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 (Galtelli)
Principio secondo cui appello e ricorso per cassazione sono inammissibili per difetto di specificità: le ragioni di fatto e di diritto devono essere esplicitate e argomentate; la Corte ha richiamato questo principio per dichiarare l'inammissibilità
Giurisprudenza: Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018 (Salatino)
Richiamata a supporto del fatto che la declaratoria d'inammissibilità esclude la necessità di approfondire questioni relative al regime di procedibilità dei reati contestati
Massime di principio
- In impugnazioni (appello e ricorso per cassazione) è imprescindibile la specificità: le doglianze devono enunciare e argomentare espressamente i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto e di diritto della decisione impugnata
- Non basta contestare assertivamente le conclusioni del giudice di merito: il ricorrente deve indicare concretamente i travisamenti probatori o gli errori giuridici verificabili con riferimento agli elementi di prova prodotti (verbali, fotografie, testimonianze, accertamenti tecnici)
- Se la sentenza di primo grado si fonda su accertamenti tecnici e testimoniali (es. verbali di Enel, foto, rilevazioni) che documentano l'allaccio diretto e l'uso di due cavi, il gravame deve confrontarsi puntualmente con tali elementi, altrimenti è destinato a essere dichiarato inammissibile
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso in cassazione può comportare la condanna alle spese e l'applicazione di una somma a titolo di ammenda qualora non ricorrano profili idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
- Le questioni procedurali introdotte con requisitoria scritta (ex art. 23 d.l. 137/2020 e successive proroghe) sono valide modalità di trattazione quando le parti non richiedono discussione orale
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