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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40123/2023 del 04/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro del 28/03/2023 che aveva confermato la misura degli arresti domiciliari disposta dal GIP di Cosenza. Le contestazioni riguardavano plurime cessioni di sostanza stupefacente effettuate tra settembre e novembre 2011 (a favore di Monaco Luigi e Scornaienchi Antonio); il giudice aveva escluso gravità indiziaria sul capo 25 (ipotesi di tentata estorsione). Il ricorrente denunciava vizio motivazionale per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità nella valutazione delle esigenze cautelari, sostenendo che la motivazione si fondava sulla mera reiterazione criminosa senza indicare concrete occasioni di recidiva, nonché rilevava il lungo iato temporale (oltre un anno e mezzo) tra i fatti e la misura e il fatto che nel frattempo aveva eseguito un regime di detenzione domiciliare per altra pena rispettandone le prescrizioni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto la motivazione del giudice del riesame logica e priva di contraddizioni, confermando che le esigenze cautelari erano adeguatamente motivate sulla base della ripetitività dei reati, della personalità dell'indagato (precedenti specifici) e del fatto che successivamente ai fatti per cui si procede era stata adottata altra misura cautelare per reati della stessa specie. La Corte ha ribadito la distinzione tra "concretezza" e "attualità" dell'esigenza cautelare e la legittimità di una prognosi di rischio di reiterazione anche in assenza di una concreta occasione imminente di delinquere. Condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 274 c.p.p. (lettera c), come modificato dalla legge n.47/2015

    La Corte interpreta l'art. 274 c.p.p. distinguendo i concetti di "concretezza" (capacità a delinquere) e di "attualità" (possibilità di ricaduta futura, anche non immediata). Il giudice deve valutare separatamente concretezza e attualità e può fondare la prognosi cautelare su elementi concreti quali modalità del fatto, personalità dell'indagato e condizioni di vita.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per disporre il versamento in favore della Cassa delle Ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento di euro tremila.

  • principio giurisprudenziale sulla limitazione del sindacato in Cassazione

    La Corte richiama l'orientamento secondo cui in sede di legittimità sono sindacabili solo i vizi motivazionali che incidano sui requisiti minimi di esistenza e logica della motivazione, non la riconsiderazione dei fatti o una diversa valutazione degli indizi e delle esigenze cautelari.

  • Corte Costituzionale, sent. 7-13 giugno 2000, n.186 (richiamata)

    Richiamata in relazione alla valutazione dell'esistenza o meno di ragioni di esonero dalla condanna alle spese; la Corte di Cassazione ha ritenuto non sussistere ragioni di esonero per assenza di colpa.

Massime di principio

  • Il sindacato di legittimità sulle misure cautelari è riservato ai vizi di motivazione che incidono sulla logica e sull'esistenza minima della motivazione; non è consentita la riorganizzazione dei fatti o una nuova valutazione degli indizi in sede di Cassazione.
  • Nella valutazione delle esigenze cautelari occorre distinguere e valutare separatamente la "concretezza" (capacità di delinquere) e l'"attualità" (probabilità di reiterazione futura, anche non imminente).
  • La ripetitività della condotta, la durata temporale e l'arco cronologico dei fatti, i precedenti specifici e l'adozione successiva di altre misure cautelari per fatti analoghi costituiscono indici concreti utili a motivare la persistenza del pericolo di reiterazione.
  • Il lungo iato temporale tra i fatti e l'adozione della misura o l'esecuzione di una detenzione domiciliare in corso non precludono automaticamente la misura cautelare se sussistono indici di particolare inclinazione a delinquere o rischio di recidiva (es. avvicinarsi alla fine della pena, precedenti, nuove misure per fatti simili).
  • In un caso simile, la difesa dovrebbe focalizzare le censure sulla effettiva carenza di motivazione logica e sulla mancanza di indici concreti e specifici che giustifichino una prognosi di rischio di reiterazione, documentando cambiamenti concreti delle condizioni di vita e del rischio (es. lavoro stabile, legami familiari solidi, decorso della pena) per contrastare la valutazione del giudice di merito.

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