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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46423/2023 del 17/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 30/03/2023 che aveva rigettato l'istanza di dissequestro relativa al sequestro probatorio disposto dopo perquisizione domiciliare. Il ricorrente deduce la violazione delle norme processuali per carenza di specificazione della norma violata e, soprattutto, della condotta contestata nel decreto di sequestro; deduce carenza del fumus commissi delicti per insufficiente e generica motivazione del provvedimento geneticoin, lamenta inoltre che il sequestro ha riguardato documentazione non pertinente alla società A UNO s.r.l. senza indicazione delle finalità concrete della misura.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il decreto del P.M. indicava l'oggetto del sequestro (documentazione amministrativa, fiscale e contabile relativa alle voci di bilancio passive della societa A UNO S.r.l.), le annualità oggetto di accertamento (2017-2019) e la finalità probatoria (accertare possibili violazioni dell'art. 2 D.lgs. 74/2000 con riferimento all'inserimento in bilancio di voci passive presumibilmente inesistenti). La Corte ha confermato che il Tribunale del riesame ha correttamente valutato la congruità degli elementi esposti dal P.M., che la pertinenza può essere anche indiretta e strumentale all'accertamento dei fatti e che il ricorrente non ha fornito elementi specifici che dimostrassero la non pertinenza di parte della documentazione sequestrata. Per questi motivi il ricorso è stato rigettato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 2 D.lgs. 74/2000

    Norma che disciplina fattispecie di reato fiscale (dichiarazione fraudolenta); la Corte ha ritenuto che il richiamo alla norma, alle annualità e alle voci di bilancio oggetto di indagine fosse sufficiente a configurare l'ipotesi astratta di reato ai fini del sequestro probatorio.

  • legge 8 aprile 2015, n. 47

    Ha modificato i poteri del tribunale del riesame; secondo la Corte, le disposizioni introdotte consentono al tribunale di annullare il provvedimento impugnato se la motivazione manca o non contiene autonoma valutazione degli elementi, applicabili anche al sequestro probatorio.

  • art. 309 c.p.p., comma nono

    Richiamato dalla giurisprudenza come riferimento normativo che, insieme alla legge 47/2015, legittima l'accertamento critico del tribunale del riesame sulla motivazione dei provvedimenti cautelari e dei sequestri probatori.

  • art. 324 c.p.p., comma 7

    Rinvio che rende applicabili al procedimento di riesame alcune disposizioni, con la conseguenza che l'assenza di adeguata motivazione può comportare l'annullamento del provvedimento impugnato.

  • Giurisprudenza di Cassazione (Sezioni Unite: Bevilacqua, Capasso, Botticelli)

    Principio consolidato che il decreto di sequestro probatorio deve contenere una motivazione specifica, anche se concisa, che indichi il reato ipotizzato, le ragioni della pertinenza della cosa sequestrata e la concreta finalità probatoria perseguita; la motivazione originaria può essere integrata dal P.M. davanti al tribunale del riesame.

Massime di principio

  • Il sequestro probatorio deve indicare il reato contestato (anche in termini essenziali di tempo, luogo e fatto), l'oggetto del sequestro e la concreta finalità probatoria perseguita; la motivazione può essere concisa ma deve consentire il controllo del giudice del riesame.
  • Il tribunale del riesame valuta l'astratta configurabilità del reato e la congruità degli elementi forniti dal P.M.; non effettua un esame di merito sugli elementi di fatto ma verifica se quanto esposto sia sufficiente a sostenere l'ipotesi formulata.
  • La pertinenza delle cose sequestrate può essere anche indiretta: rientrano oggetti utili alla ricostruzione dei fatti, all'identificazione del colpevole, al movente o a elementi ante/post factum; il sequestro non deve essere limitato esclusivamente a documenti nominativi della società se altre carte risultano strumentali all'accertamento.
  • La carenza motivazionale del decreto originario può essere integrata dal P.M. nel corso del riesame; se invece manca un'autonoma valutazione del giudice o la motivazione è del tutto assente/insufficiente, il provvedimento va annullato.
  • Per contestare efficacemente un sequestro probatorio il soggetto interessato deve formulare eccezioni specifiche e provare la non pertinenza o la natura personale/privilegiata di documenti; mere asserzioni generiche sono inadeguate.
  • In fase preventiva e processuale, è utile che la difesa indichi esattamente quali documenti ritiene non pertinenti e fornisca elementi alternativi per dimostrare l'irrilevanza o la riservatezza, pena il rigetto della censura per genericità.

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