Cassazione Penale, Ordinanza n. 07816/2026 del 27/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Conseguentemente condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., facendo applicazione dell'aumento previsto dalla L. n. 103 del 2017. Rimane ferma la sentenza di appello che aveva confermato la condanna per furto aggravato e furto in abitazione.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda una imputata già condannata in primo grado e poi, in sede di rinvio ex art. 627 c.p.p., nuovamente confermata dalla Corte di appello di Trieste per plurimi furti aggravati e furti in abitazione commessi in diversi luoghi e date tra febbraio e marzo 2020. Con il ricorso per cassazione la difesa ha dedotto due censure: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per omessa declaratoria di improcedibilità ex art. 129 c.p.p. per difetto di querela in relazione ai furti aggravati sub A, B e C; 2) violazione di legge e vizio di motivazione sul diniego della detenzione domiciliare sostitutiva, sostenendo che la valutazione negativa fosse frutto di una lettura alternativa delle prove e non corretta. La Corte rileva che il primo motivo è inammissibile perché la questione era già stata affrontata e superata nella precedente sentenza rescindente di legittimità, nella quale si era dato atto dell'esistenza delle querele presentate dalle persone offese. Il secondo motivo è ritenuto manifestamente infondato perché mira a sollecitare una diversa ricostruzione del materiale probatorio, inammissibile in cassazione; inoltre la motivazione di merito sul diniego della misura sostitutiva è reputata logica e congrua, fondata sulla gravità e pluralità dei furti, sulla preordinazione delle condotte, sulla personalità dell'imputata e sull'assenza di elementi favorevoli a un giudizio prognostico positivo circa l'astensione da nuovi reati e il reinserimento sociale.
Norme richiamate
Richiamato per indicare che la Corte di appello decideva in sede di rinvio dopo annullamento della precedente decisione di legittimità.
Invocato dalla difesa per sostenere l'improcedibilità per difetto di querela; la Corte esclude la fondatezza della censura perché la presenza delle querele era già stata accertata nel precedente giudizio rescindente.
Norma applicata per porre a carico della ricorrente le spese processuali e la somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 1, comma 64, L. n. 103 del 2017
Richiamato quale base per aumentare oltre il massimo edittale la somma dovuta alla Cassa delle ammende nei casi di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità è inammissibile il motivo che riproponga una questione già definita dalla precedente sentenza rescindente, quando il punto sia stato espressamente affrontato e risolto.
- La deduzione del difetto di querela non può essere accolta se dagli atti e dalla motivazione della decisione impugnata risulti che le querele delle persone offese erano state presentate e considerate, salvo che la mancanza sia stata tempestivamente e specificamente allegata.
- Il controllo di cassazione non consente una rivalutazione del merito o una ricostruzione alternativa delle prove; sono deducibili solo specifici travisamenti di emergenze processuali, non una diversa lettura delle fonti probatorie.
- Il diniego di una misura sostitutiva della detenzione è legittimo quando sia sorretto da motivazione logica e coerente, fondata sulla prognosi sfavorevole di recidiva, sulla pluralità e organizzazione delle condotte e sull'assenza di elementi positivi per il reinserimento sociale.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta automaticamente la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, che può essere aumentata nei limiti previsti dalla legge in ragione delle cause dell'inammissibilità.
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