Cassazione Civile, Ordinanza n. 31731/2021 del 04/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte acquirente)
La controversia
La controversia nasce da una scrittura privata del 2 luglio 2009 con cui era stata pattuita la cessione della metà di un immobile al prezzo di euro 117.375,00, già versato, con obbligo di formalizzare in seguito l'atto definitivo davanti a un notaio scelto dall'acquirente. Il padre agiva per ottenere l'accertamento dell'intervenuta cessione e, in sostanza, l'esecuzione dell'accordo; la figlia contestava la validità dell'operazione, deducendo la falsità della firma e, in subordine, l'annullamento per dolo. Il tribunale aveva accolto la domanda ritenendo non proposta querela di falso e insussistente la prova dei raggiri. La corte d'appello, invece, aveva riformato la decisione e annullato il contratto ex art. 1439 c.c., valorizzando testimonianze sullo stupore della figlia alla richiesta di stipula, il mancato percepimento del corrispettivo in denaro contante, il rapporto familiare e altre circostanze ritenute indicative di un comportamento fraudolento del padre. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con due motivi, l'erronea valutazione delle prove testimoniali e la violazione degli artt. 2721, 2702, 1340, 116 c.p.c. e 1439 c.c., sostenendo che le deposizioni erano indirette e inattendibili e che non era stata provata un'effettiva attività di artifizio o raggiro decisiva per la formazione del consenso.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso nei limiti della violazione di legge, ritenendo che la corte territoriale non avesse accertato in modo corretto l'esistenza di artifizi o raggiri idonei a determinare il consenso della contraente e a ingenerare una falsa rappresentazione della realtà al momento genetico del contratto. Ha ribadito che il dolo invalidante richiede una specifica efficienza causale sulla volontà negoziale e non una mera influenza psicologica o indizi generici. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Perugia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Sono rimasti assorbiti gli altri motivi.
Norme richiamate
Richiamato nel giudizio di merito come base della domanda di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto definitivo, ma non oggetto della decisione di legittimità.
Il dolo è causa di annullamento solo se i raggiri sono stati determinanti del consenso e hanno ingenerato una falsa rappresentazione della realtà nella parte deceived.
L'errore provocato dal dolo deve essere essenziale, cioè incidente sul meccanismo volitivo al punto da avere rilievo decisivo per la conclusione del contratto.
Invocato dal ricorrente per contestare il valore delle testimonianze indirette, ma non costituisce il centro della ratio decidendi.
Richiamato nel ricorso in relazione alla prova della scrittura privata e della firma, ma non decisivo nella motivazione della cassazione.
Richiamato per censurare la valutazione delle prove da parte del giudice di merito.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Indicata come norma del vizio denunciato per violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Richiamato per il limite del sindacato di legittimità sul vizio di motivazione dell'accertamento di merito.
Citado per la proposta del relatore di manifesta fondatezza del ricorso.
Massime di principio
- Il dolo contrattuale è causa di annullamento solo quando i raggiri o le menzogne abbiano inciso causalmente sulla formazione del consenso, determinando una rappresentazione alterata della realtà nel contraente ingannato.
- Non è sufficiente una generica influenza psicologica o un semplice contesto relazionale sospetto: occorre accertare specifici artifizi o raggiri e la loro efficienza determinante rispetto alla volontà negoziale.
- La prova del dolo determinante grava sulla parte che lo deduce; il giudice di merito deve verificare se gli elementi istruttori dimostrino la falsa rappresentazione al momento della conclusione del contratto.
- Le testimonianze indirette possono essere valutate insieme agli altri elementi di causa, ma non bastano da sole se non convergono a provare in modo univoco gli artifizi e raggiri richiesti dall'art. 1439 c.c.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 4 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 31556/2021 del 04/11/2021
- ordinanza_civile · 4 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 31557/2021 del 04/11/2021
- ordinanza_civile · 4 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 31559/2021 del 04/11/2021
- ordinanza_civile · 4 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 31562/2021 del 04/11/2021
- ordinanza_civile · 4 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 31563/2021 del 04/11/2021
- ordinanza_civile · 4 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 31564/2021 del 04/11/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →