Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 31731/2021 del 04/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (parte acquirente)

La controversia

La controversia nasce da una scrittura privata del 2 luglio 2009 con cui era stata pattuita la cessione della metà di un immobile al prezzo di euro 117.375,00, già versato, con obbligo di formalizzare in seguito l'atto definitivo davanti a un notaio scelto dall'acquirente. Il padre agiva per ottenere l'accertamento dell'intervenuta cessione e, in sostanza, l'esecuzione dell'accordo; la figlia contestava la validità dell'operazione, deducendo la falsità della firma e, in subordine, l'annullamento per dolo. Il tribunale aveva accolto la domanda ritenendo non proposta querela di falso e insussistente la prova dei raggiri. La corte d'appello, invece, aveva riformato la decisione e annullato il contratto ex art. 1439 c.c., valorizzando testimonianze sullo stupore della figlia alla richiesta di stipula, il mancato percepimento del corrispettivo in denaro contante, il rapporto familiare e altre circostanze ritenute indicative di un comportamento fraudolento del padre. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con due motivi, l'erronea valutazione delle prove testimoniali e la violazione degli artt. 2721, 2702, 1340, 116 c.p.c. e 1439 c.c., sostenendo che le deposizioni erano indirette e inattendibili e che non era stata provata un'effettiva attività di artifizio o raggiro decisiva per la formazione del consenso.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso nei limiti della violazione di legge, ritenendo che la corte territoriale non avesse accertato in modo corretto l'esistenza di artifizi o raggiri idonei a determinare il consenso della contraente e a ingenerare una falsa rappresentazione della realtà al momento genetico del contratto. Ha ribadito che il dolo invalidante richiede una specifica efficienza causale sulla volontà negoziale e non una mera influenza psicologica o indizi generici. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Perugia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Sono rimasti assorbiti gli altri motivi.

Norme richiamate

  • art. 2932 c.c.

    Richiamato nel giudizio di merito come base della domanda di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto definitivo, ma non oggetto della decisione di legittimità.

  • art. 1439 c.c.

    Il dolo è causa di annullamento solo se i raggiri sono stati determinanti del consenso e hanno ingenerato una falsa rappresentazione della realtà nella parte deceived.

  • art. 1429 c.c.

    L'errore provocato dal dolo deve essere essenziale, cioè incidente sul meccanismo volitivo al punto da avere rilievo decisivo per la conclusione del contratto.

  • art. 2721 c.c.

    Invocato dal ricorrente per contestare il valore delle testimonianze indirette, ma non costituisce il centro della ratio decidendi.

  • art. 2702 c.c.

    Richiamato nel ricorso in relazione alla prova della scrittura privata e della firma, ma non decisivo nella motivazione della cassazione.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato per censurare la valutazione delle prove da parte del giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Indicata come norma del vizio denunciato per violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Richiamato per il limite del sindacato di legittimità sul vizio di motivazione dell'accertamento di merito.

  • art. 380 bis c.p.c.

    Citado per la proposta del relatore di manifesta fondatezza del ricorso.

Massime di principio

  • Il dolo contrattuale è causa di annullamento solo quando i raggiri o le menzogne abbiano inciso causalmente sulla formazione del consenso, determinando una rappresentazione alterata della realtà nel contraente ingannato.
  • Non è sufficiente una generica influenza psicologica o un semplice contesto relazionale sospetto: occorre accertare specifici artifizi o raggiri e la loro efficienza determinante rispetto alla volontà negoziale.
  • La prova del dolo determinante grava sulla parte che lo deduce; il giudice di merito deve verificare se gli elementi istruttori dimostrino la falsa rappresentazione al momento della conclusione del contratto.
  • Le testimonianze indirette possono essere valutate insieme agli altri elementi di causa, ma non bastano da sole se non convergono a provare in modo univoco gli artifizi e raggiri richiesti dall'art. 1439 c.c.

Come è indicizzato

MaterieTransazione
RamiContratti
IstitutiOnere della provaNullitàAnnullabilità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.