Cassazione Civile, Sentenza n. 26705/2025 del 03/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione del verbale di accertamento n.1800001046556 per sanzione ex art.180, comma 7, C.d.S. (mancata presentazione del contrassegno assicurativo su invito a presentarsi entro 30 giorni). Il ricorrente aveva altresì censurato l'omessa valutazione della copia digitale del certificato assicurativo (richiamando il Codice dell'Amministrazione Digitale) e la legittimità dell'obbligo di esibire il contrassegno dopo la dematerializzazione del contrassegno assicurativo.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso (omessa e errata valutazione della legittimità dell'invito a esibire il contrassegno alla luce della dematerializzazione). Ha ritenuto che dall'ottobre 2015 il contrassegno cartaceo non è più rilasciato e che l'invito ex art.180, n.7 C.d.S. può essere legittimamente disposto solo quando non sia possibile accertare l'esistenza/validità della copertura tramite banche dati accessibili alle forze di polizia o in caso di fondati dubbi sull'autenticità della copia esibita. Poiché nel caso di specie il veicolo risultava assicurato e il ricorrente aveva esibito copia digitale, il provvedimento di invito era illegittimo e la sanzione annullata. La sentenza impugnata è cassata e il verbale n.1800001046556 è annullato. Le spese sono compensate per la novità della questione.
Norme richiamate
art. 180, comma 7 e comma 8, decreto legislativo n. 285/1992 (Codice della Strada)
disciplina dell'invito a presentarsi per esibire documenti e sanzione per inottemperanza
L'invito a presentarsi per esibire documenti può riguardare i documenti utili all'accertamento (anche di copertura assicurativa), ma dopo la dematerializzazione del contrassegno deve riguardare il certificato di assicurazione o essere riservato ai casi in cui la consultazione delle banche dati sia impossibile o sorgano dubbi sull'autenticità della copia esibita
art. 31, comma 2-bis, decreto-legge 24.1.2012, n. 1 (conv. legge 24.3.2012, n. 27)
cessazione dell'obbligo di esposizione del contrassegno assicurativo
Ha determinato la cessazione dell'obbligo di esposizione del contrassegno cartaceo dal 18/10/2015; il controllo della copertura assicurativa deve quindi privilegiare la consultazione delle banche dati e l'esibizione del certificato di assicurazione
attuazione del processo di dematerializzazione del contrassegno assicurativo
Conferma che dal 18/10/2015 le compagnie rilasciano solo l'attestazione/certificato di assicurazione e non il contrassegno cartaceo
d.lgs. n. 150/2011, art. 6 e art. 7, comma 11
regole sulle impugnazioni e sugli oneri di allegazione
La normativa non richiede necessariamente l'allegazione immediata dell'atto impugnato al deposito del ricorso, potendo essere prodotto durante il giudizio; inoltre parte dell'onere di allegazione di atti di accertamento è posto in capo all'amministrazione
Legge n. 156/2021 (conv. d.l. n.121/2021)
modifica dell'art.180 C.d.S. introducendo limitazioni all'invito a presentarsi quando la verifica è possibile tramite banche dati
Intervento legislativo successivo che conferma e specifica il principio secondo cui l'invito ad esibire documenti non si applica se l'esistenza e la validità possono essere accertate mediante banche dati accessibili
Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD)
richiami generali alla disciplina dei documenti digitali
Il giudice deve considerare la rilevanza e la validità delle copie digitali dei documenti esibiti dall'interessato quando pertinenti all'accertamento
Massime di principio
- Dopo la dematerializzazione del contrassegno assicurativo (18/10/2015) le autorità devono prima verificare la copertura tramite le banche dati accessibili; l'ordine di presentarsi agli uffici è legittimo solo se tale consultazione non è tecnicamente possibile o se sussistono fondati dubbi sull'autenticità della copia esibita
- La mancata esibizione del contrassegno cartaceo non può essere sanzionata se il contrassegno non è più rilasciato e non era nella disponibilità del conducente; la contestazione deve riguardare il certificato di assicurazione o l'impossibilità di accertamento via banca dati
- Le copie digitali dei documenti assicurativi devono essere valutate e, se valide e coerenti con la banca dati, possono escludere la legittimità dell'invito a esibire presso gli uffici
- In materia di opposizioni a sanzioni amministrative l'onere di allegazione di atti di accertamento è in parte a carico dell'amministrazione e la mancata produzione immediata del provvedimento impugnato non comporta automaticamente l'inammissibilità del ricorso secondo la disciplina vigente
- Quando emerge una questione interpretativa nuova o incerta (es. coordinamento tra dematerializzazione e norme sanzionatorie), il giudice può compensare le spese processuali
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