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Ordinanza

Ordinanza n. 41/2026 - Catania, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, a) della deliberazione dell’Azienda “G. Martino” di Messina n. 2321 in data 10 novembre 2025 n. 2321 di approvazione degli atti e della graduatoria relativa alla selezione, per titoli e prove d’esame, per l’assunzione a tempo indeterminato di un dirigente amministrativo e per eventuali posti vacanti indetta con deliberazione n. 65 del 16 febbraio 2024, nella parte in cui colloca l’interessato al venticinquesimo posto anziché al quarto posto o, in subordine, al quinto o al diciassettesimo posto; b) del verbale di valutazione dei titoli del ricorrente, la nota del 19 novembre 2025 di conferma della collocazione in graduatoria del ricorrente all’esito dell’atto stragiudiziale di diffida e il bando, ove interpretato nei termini indicati nella predetta nota; nonché per la condanna dell'Amministrazione intimata al risarcimento del danno.

Giustizia amministrativa202600018

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria e atti di valutazione dei titoli relativi alla selezione per l’assunzione a tempo indeterminato di un dirigente amministrativo, con collocazione del ricorrente al venticinquesimo posto

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la deliberazione di approvazione degli atti e della graduatoria della selezione per titoli e prove d’esame indetta dall’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “Gaetano Martino”, contestando la propria collocazione al venticinquesimo posto e chiedendo il riconoscimento di una posizione migliore, in via principale al quarto posto e, in subordine, al quinto o al diciassettesimo posto. Ha inoltre impugnato il verbale di valutazione dei titoli, la nota con cui l’amministrazione aveva confermato la collocazione a seguito di diffida stragiudiziale e il bando, ove interpretato secondo tale nota. È stata proposta anche domanda risarcitoria e richiesta cautelare di sospensione degli atti. Dal testo non risultano specificati i singoli vizi di legittimità dedotti né le ragioni analitiche poste a fondamento della pretesa di rivalutazione.

La decisione

Il TAR non ha deciso nel merito la legittimità della graduatoria, degli atti di valutazione o della posizione del ricorrente, né la domanda risarcitoria. Ha ritenuto che le esigenze cautelari potessero essere adeguatamente tutelate mediante la fissazione dell’udienza pubblica di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., fissata per l’11 giugno 2026, senza adottare una sospensione degli atti impugnati. Ha compensato le spese della fase cautelare. Poiché il ricorso era stato notificato soltanto ai concorrenti collocati al quarto, quinto e diciassettesimo posto, ha ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i concorrenti che potrebbero risultare pregiudicati dall’accoglimento integrale, individuati nei soggetti collocati dal quarto al ventiquattresimo posto in graduatoria. L’integrazione deve essere effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa dell’ordinanza, con deposito della relativa documentazione entro i successivi quindici giorni.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; il Collegio ha richiamato tale disposizione per la domanda cautelare.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Consente, quando le esigenze del ricorrente sono adeguatamente tutelate mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito, di fissare direttamente tale udienza senza concedere la misura cautelare; il TAR ha applicato questa soluzione fissando l’udienza pubblica dell’11 giugno 2026.

Massime di principio

  • Quando le esigenze cautelari possono essere adeguatamente tutelate dalla sollecita fissazione dell’udienza di merito, il giudice amministrativo può definire la fase cautelare fissando direttamente l’udienza di merito, senza sospendere l’efficacia dell’atto impugnato, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.
  • Se l’accoglimento del ricorso può pregiudicare la posizione di soggetti collocati in graduatoria diversi dai controinteressati già intimati, il giudice deve ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti potenzialmente pregiudicati dall’accoglimento integrale.
  • Il termine assegnato per l’integrazione del contraddittorio decorre dalla comunicazione in via amministrativa della decisione; la documentazione comprovante l’adempimento deve essere depositata entro il successivo termine stabilito dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieValutazione dei titoli e punteggi
IstitutiTutela cautelareTutela del terzoLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

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