Cassazione Penale, Sentenza n. 3452/2025 del 28/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di condanna per il delitto di evasione (reato consumato, a suo avviso, con il primo allontanamento dall'8 giugno 2017) deducendo la maturazione della prescrizione prima della citazione in appello. Sosteneva che il reato fosse istantaneo e che dovesse applicarsi l'art. 159 cod. proc. pen. nella formulazione anteriore alla legge n.103/2017, con conseguente decorrenza del termine prescrizionale già maturato il 16 ottobre 2023.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di Cassazione ha ritenuto che il reato di evasione abbia natura permanente: la consumazione è coincisa con il momento in cui è cessata la condizione di evaso (il 15 ottobre 2017) e non con il primo allontanamento. Per i reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019 va applicata la legge n.103/2017 (Riforma Orlando), come stabilito dalle Sezioni unite; la disciplina ha introdotto, nella formulazione applicabile al caso, una causa di sospensione della prescrizione durante il giudizio d'appello fino a un massimo di un anno e sei mesi. Inoltre la Corte ha specificato il corretto criterio di calcolo dell'aumento per recidiva (a partire dalla pena massima dell'art.385 cod. pen. di 3 anni, con aumento di metà secondo art.99 cod. pen., per complessivi 4 anni e 6 mesi) e che il termine prescrizionale non era maturato alla data della sentenza di secondo grado (22/02/2024). Il ricorrente è stato anche condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 47-ter, comma 8, I. n. 354 del 1975
Norma sulla disciplina della detenzione domiciliare richiamata come quadro normativo della fattispecie; la Corte la utilizza per inquadrare il reato di evasione contestato.
Articolo del codice penale che sanziona l'evasione; la Corte ha considerato il massimo edittale (tre anni) come base per il calcolo degli effetti della recidiva.
Stabilisce il momento da cui decorre la prescrizione: la Corte ha ritenuto che, per il reato permanente di evasione, la decorrenza sia dalla data in cui cessa lo stato di evaso (15/10/2017).
Regola il criterio di determinazione del termine prescrizionale in relazione alla pena massima: la Corte l'ha applicata per fissare il termine di prescrizione in base alla pena risultante dall'aumento di recidiva.
Disciplina l'aumento per recidiva (effetto speciale); la Corte ha applicato l'aumento di metà sulla pena massima dell'art.385 c.p., arrivando a una pena aumentata di 4 anni e 6 mesi.
Nella formulazione introdotta dalla legge n.103/2017 (Riforma Orlando) prevedeva una causa di sospensione della prescrizione durante il giudizio d'appello per un massimo di 1 anno e 6 mesi; la Corte ha ritenuto applicabile tale sospensione al caso, contribuendo a escludere la maturazione della prescrizione.
Legge 23 giugno 2017, n. 103 ("Riforma Orlando")
La Corte ha ritenuto applicabile questa legge ai reati consumati tra il 3/8/2017 e il 31/12/2019, in base al principio chiarito dalle Sezioni unite, e ha applicato la relativa disciplina della prescrizione (compresa la sospensione dell'art.159).
Legge 27 settembre 2021, n. 134
Richiamata in quanto successiva alla riforma e relativa all'abrogazione di talune disposizioni; la Corte ha comunque applicato la disciplina vigente al momento della consumazione del reato (n.103/2017) sulla base del principio intertemporale delle Sezioni unite.
Informazione provvisoria n.19/2024 delle Sezioni unite della Corte di Cassazione
Principio interpretativo adottato: per i reati commessi dal 3/8/2017 al 31/12/2019 si applica la legge n.103/2017; la Corte di Cassazione ha usato questo orientamento per determinare la normativa applicabile al caso.
Massime di principio
- Il reato di evasione è qualificabile come reato permanente: la decorrenza della prescrizione inizia dalla cessazione dello stato di evaso (data in cui termina la condotta), non dal primo allontanamento.
- Per reati commessi tra il 3/8/2017 e il 31/12/2019 si applica la disciplina della legge n.103/2017 (Riforma Orlando), secondo il principio fissato dalle Sezioni unite; ciò può introdurre specifiche sospensioni o proroghe del termine prescrizionale.
- Quando si calcola l'effetto della recidiva sulla prescrizione, l'aumento va computato sulla pena massima prevista per il reato base (art.157 c.p. e art.99 c.p.), e non su una diversa base presunta dal giudice.
- Le modifiche legislative successive (es. legge n.134/2021) operano in base a principi intertemporali: va verificata la data di consumazione del reato per stabilire quale versione normativa sia applicabile.
- La presenza di cause di sospensione introdotte da riforme (es. art.159 nella formulazione n.103/2017) può impedire la maturazione della prescrizione nonostante il decorso del termine ordinario, e vanno valutate attentamente le durate massime previste.
- In caso di dispute su decorrenza e disciplina applicabile, la giurisprudenza delle Sezioni unite fornisce criteri vincolanti per risolvere conflitti intertemporali; verificare sempre pronunce di legittimità recenti.
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