Cassazione Civile, Ordinanza n. 05571/2024 del 01/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (avvocato)
La controversia
Nel precedente giudizio di cassazione definito con ordinanza n. 23471/2022, il difensore della parte vittoriosa aveva ottenuto la liquidazione delle spese, ma nel dispositivo era stata omessa la distrazione delle spese in suo favore, nonostante la sua qualità di difensore antistatario. L'avvocato ha quindi promosso istanza di correzione di errore materiale per ottenere l'integrazione del dispositivo con l'esplicita formula di distrazione. Il procedimento ha anche riguardato un profilo preliminare di regolarità procedurale: la Corte ha rilevato che il mero deposito dell'istanza, senza notifica e adempimenti da parte dell'istante, sarebbe inammissibile, salvo conversione nel procedimento officioso di correzione ove sia seguita l'iscrizione a ruolo d'ufficio. La Corte ha poi verificato nel merito che la distrazione era stata effettivamente omessa pur essendo il difensore identificabile come distrattario dalle risultanze del giudizio e dalla statuizione sulle spese.
La decisione
La Corte ha accolto l'istanza di correzione di errore materiale. Ha disposto che l'ordinanza n. 23471/2022 sia corretta inserendo nel dispositivo, dopo la parola "legge" e prima del punto, la frase "con distrazione a favore dell'Avvocato Stefania Parola". Ha inoltre ordinato alla cancelleria di annotare la presente ordinanza sull'originale della precedente ordinanza. La decisione è fondata sul rilievo che l'omessa pronuncia sulla distrazione delle spese è emendabile mediante il procedimento di correzione di errore materiale ex art. 391-bis c.p.c. e che nel caso concreto la domanda dell'avvocato era meritevole di accoglimento.
Norme richiamate
è il rimedio procedurale utilizzabile per correggere l'omessa pronuncia sulla richiesta di distrazione delle spese in un provvedimento della Corte di cassazione; il deposito dell'istanza, se seguito da iscrizione a ruolo d'ufficio, si converte nel procedimento officioso di correzione.
art. 288, secondo comma, secondo inciso, c.p.c.
consente di disporre l'annotazione della ordinanza di correzione sull'originale del provvedimento corretto.
richiamato come base per la trattazione camerale della questione in sede di cassazione.
art. 375, secondo comma, n. 4-bis c.p.c.
richiamato quale norma che consente la trattazione camerale del procedimento.
Massime di principio
- L'omessa pronuncia sulla richiesta di distrazione delle spese contenuta in un provvedimento della Corte di cassazione integra un errore materiale correggibile con il procedimento di correzione previsto dall'art. 391-bis c.p.c.
- L'istanza di correzione proposta dalla parte che non curi la notifica e gli ulteriori adempimenti è inammissibile come autonomo "tertium genus" processuale, ma può convertirsi nel procedimento officioso di correzione se seguita da iscrizione a ruolo d'ufficio.
- Quando dal complesso della decisione risulti chiara la soccombenza e la spettanza delle spese a favore della parte vittoriosa, l'omissione della formula di distrazione nel dispositivo è emendabile senza riapertura del giudizio di merito.
- La correzione dell'errore materiale può essere disposta anche mediante integrazione testuale del dispositivo del provvedimento corretto, con conseguente annotazione sull'originale da parte della cancelleria.
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