Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 25861/2025 del 15/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che, in riforma della decisione di primo grado, aveva affermato la sua responsabilità per bancarotta fraudolenta. Con il primo motivo ha dedotto l'omessa notifica del decreto di citazione in appello al difensore di fiducia; la Corte ha però rilevato che la notifica era stata regolarmente eseguita al difensore d'ufficio, in data 29 agosto 2024, cioè prima della nomina del difensore fiduciario. Con il secondo motivo ha censurato la motivazione sulla responsabilità, contestando l'attribuzione al ricorrente, quale presidente del consiglio di amministrazione, della disponibilità dei conti correnti societari e del potere esclusivo di operarvi, nonché l'assenza di riscontri contabili sulla destinazione dei prelievi indebiti; la doglianza è stata ritenuta generica, perché meramente fattuale, priva di specifica correlazione con le ragioni della sentenza impugnata e quindi inammissibile in sede di legittimità. È stata inoltre ritenuta non utile la memoria difensiva successiva, essendosi ribadito il principio per cui l'avviso va notificato al difensore che riveste la qualità al momento della fissazione dell'udienza.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo e generico, quindi inammissibile, il secondo; ha inoltre richiamato il principio secondo cui l'avviso di fissazione dell'udienza deve essere notificato al difensore che tale qualità aveva al momento dell'atto, e non al successivo difensore fiduciario.

Norme richiamate

  • art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.

    mancanza di specificità del motivo

    La mancanza di specificità del motivo di ricorso determina l'inammissibilità dell'impugnazione.

Massime di principio

  • In sede di legittimità il motivo di ricorso deve confrontarsi specificamente con la motivazione della decisione impugnata; se si limita a riproporre questioni di fatto già esaminate e disattese dal giudice di merito, è generico e inammissibile.
  • La mancanza di correlazione tra le ragioni della sentenza impugnata e quelle poste a fondamento del ricorso integra difetto di specificità ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
  • L'avviso di fissazione dell'udienza deve essere notificato al difensore che rivestiva tale qualità al momento della fissazione dell'udienza; la successiva nomina di un nuovo difensore non comporta, di per sé, la necessità di rinnovare l'avviso già validamente eseguito.
  • Le censure che attaccano la ricostruzione probatoria e la valutazione del fatto compiute dal giudice di merito non sono ammissibili in cassazione quando non deducono un vizio specifico di legittimità ma mirano a una nuova valutazione del materiale istruttorio.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaImpugnazioni
RamiReati fallimentariProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.