Cassazione Penale, Ordinanza n. 25861/2025 del 15/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che, in riforma della decisione di primo grado, aveva affermato la sua responsabilità per bancarotta fraudolenta. Con il primo motivo ha dedotto l'omessa notifica del decreto di citazione in appello al difensore di fiducia; la Corte ha però rilevato che la notifica era stata regolarmente eseguita al difensore d'ufficio, in data 29 agosto 2024, cioè prima della nomina del difensore fiduciario. Con il secondo motivo ha censurato la motivazione sulla responsabilità, contestando l'attribuzione al ricorrente, quale presidente del consiglio di amministrazione, della disponibilità dei conti correnti societari e del potere esclusivo di operarvi, nonché l'assenza di riscontri contabili sulla destinazione dei prelievi indebiti; la doglianza è stata ritenuta generica, perché meramente fattuale, priva di specifica correlazione con le ragioni della sentenza impugnata e quindi inammissibile in sede di legittimità. È stata inoltre ritenuta non utile la memoria difensiva successiva, essendosi ribadito il principio per cui l'avviso va notificato al difensore che riveste la qualità al momento della fissazione dell'udienza.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo e generico, quindi inammissibile, il secondo; ha inoltre richiamato il principio secondo cui l'avviso di fissazione dell'udienza deve essere notificato al difensore che tale qualità aveva al momento dell'atto, e non al successivo difensore fiduciario.
Norme richiamate
art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.
mancanza di specificità del motivo
La mancanza di specificità del motivo di ricorso determina l'inammissibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- In sede di legittimità il motivo di ricorso deve confrontarsi specificamente con la motivazione della decisione impugnata; se si limita a riproporre questioni di fatto già esaminate e disattese dal giudice di merito, è generico e inammissibile.
- La mancanza di correlazione tra le ragioni della sentenza impugnata e quelle poste a fondamento del ricorso integra difetto di specificità ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
- L'avviso di fissazione dell'udienza deve essere notificato al difensore che rivestiva tale qualità al momento della fissazione dell'udienza; la successiva nomina di un nuovo difensore non comporta, di per sé, la necessità di rinnovare l'avviso già validamente eseguito.
- Le censure che attaccano la ricostruzione probatoria e la valutazione del fatto compiute dal giudice di merito non sono ammissibili in cassazione quando non deducono un vizio specifico di legittimità ma mirano a una nuova valutazione del materiale istruttorio.
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