Cassazione Penale, Sentenza n. 43643/2022 del 17/11/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente deduce la violazione di legge per omessa declaratoria di estinzione dei reati per prescrizione; sostiene che la Corte d'appello non ha rilevato d'ufficio che alcuni reati erano ormai estinti per prescrizione al momento della sentenza di secondo grado
La decisione
Il ricorso è stato ritenuto in parte fondato. La Corte di Cassazione ha accertato che, alla data della sentenza di appello (13 gennaio 2022) e computando i 168 giorni di sospensione per astensione (3 maggio 2017 - 18 ottobre 2017), il termine massimo di prescrizione era decorso per i reati consumati il 31 ottobre 2013, il 30 novembre 2013 e il 31 dicembre 2013: conseguentemente questi reati sono stati dichiarati estinti per prescrizione e la sentenza impugnata annullata senza rinvio con riferimento a tali fatti. Per il reato consumato il 31 gennaio 2014 la prescrizione è decorso successivamente alla sentenza di appello (15 gennaio 2021) e pertanto non è stata dichiarata estinta. La Corte ha altresì annullato limitatamente al trattamento sanzionatorio la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello per nuovo giudizio sul punto.
Norme richiamate
legge n. 386 del 15 dicembre 1990, art. 7
I fatti erano contestati ai sensi di questa norma; la Corte d'appello aveva ritenuto la responsabilità del ricorrente sulla base di questa contestazione
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
La Cassazione rileva che il ricorso per cassazione è ammissibile quando dedotta l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale, ivi compresa la mancata declaratoria di cause di non punibilità come la prescrizione
Il giudice di merito ha l'obbligo di dichiarare immediatamente, anche d'ufficio, determinate cause di non punibilità (tra cui la prescrizione). La mancata declaratoria configura palese violazione di legge
Giurisprudenza della Cassazione (Sez. U, Sentenza n. 12602 del 17/12/2015)
Principio secondo cui la mancata declaratoria d'ufficio di cause di non punibilità non impedisce la ammissibilità del ricorso e consente alla Cassazione di rilevare e dichiarare la non punibilità, evitando la formazione del giudicato sostanziale
Massime di principio
- Se la prescrizione è maturata prima della pronuncia della sentenza di appello, la sua non deduzione in sede di merito non preclude la cassazione: la Corte di legittimità può rilevarla e dichiarare l'estinzione del reato d'ufficio
- L'art. 129 c.p.p. obbliga il giudice di merito a dichiarare d'ufficio determinate cause di non punibilità; la mancata declaratoria configura una palese violazione di legge che rende ammissibile il ricorso per cassazione
- Nel calcolo della prescrizione vanno considerati eventuali periodi di sospensione (es. astensione degli avvocati) che interrompono la decorrenza
- Quando alcuni capi di imputazione risultano estinti per prescrizione e restano altri capi di condanna, la Corte di Cassazione può annullare senza rinvio per i capi estinti e rinviare la questione del trattamento sanzionatorio per i capi residuali
- Se la prescrizione matura dopo la pronuncia di appello, la sua rilevazione in cassazione è generalmente preclusa con riferimento al momento decisionale di quel grado
- La mancata deduzione della prescrizione nel grado di appello non esclude automaticamente l'accoglimento del motivo in cassazione quando la violazione sia di natura normativa e rilevabile d'ufficio
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