Cassazione Penale, Sentenza n. 32727/2023 del 27/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
PANTANO impugna la sentenza della Corte d'Appello di Roma che lo confermava responsabile, in parte, per i reati previsti dagli artt. 5 e 10 d.l.vo n. 74/2000 ascritti in capo A) e B). Le censure principali sono: 1) vizio di motivazione e violazione di legge per l'attribuzione della qualifica di amministratore di fatto dopo la cessazione formale della carica (12/05/2011), deducendo l'assenza di elementi probatori circa attività gestionale successiva e rilevando elementi contrari quali la stipula del contratto di locazione il 01/07/2011 e un assegno mai incassato; 2) assenza di motivazione circa la mancata statuizione sulla sospensione condizionale della pena, richiesta in appello alla luce dell'età avanzata del ricorrente. Il Pubblico Ministero ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto assorbente il secondo motivo (mancata statuizione sulla sospensione condizionale) e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato contestato al capo B) (occultamento delle scritture contabili) era ormai estinto per prescrizione alla data del 11/08/2022, tenuto conto della sospensione dei termini per legittimo impedimento del difensore. La Corte ha escluso la sussistenza delle condizioni per una pronuncia liberatoria nel merito ai sensi del comma 2 dell'art. 129 c.p.p., avendo ritenuto comunque provati l'occultamento delle scritture contabili e l'attribuibilità delle funzioni amministrative al ricorrente dopo la nomina del coimputato, ma ha annullato la sentenza perché il reato era prescritto. Ha inoltre ritenuto infondata la preliminare eccezione di inammissibilità sollevata dal Procuratore Generale, dato che la richiesta della sospensione condizionale era stata effettivamente dedotta in appello.
Norme richiamate
d.l.vo n. 74 del 2000
Norme relative ai reati tributari contestati (omessa dichiarazione e reati connessi); la corte d'appello aveva già dichiarato estinto per prescrizione il capo relativo all'anno 2010
Norma sul patteggiamento; richiamata per segnalare che il coimputato KAKULSKI aveva definito la propria posizione ai sensi di tale articolo
Richiama la disciplina della pronuncia liberatoria nel merito; la Corte ha escluso di poter emettere una sentenza liberatoria nei confronti del ricorrente nonostante la prescrizione, avendo ritenuto provati elementi di responsabilità
giurisprudenza della Cassazione
Sez. 3, n. 23259 del 29/04/2015 (Richichi)
Principio secondo cui l'omessa statuizione sulla sospensione condizionale della pena consente, in Cassazione, la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione maturata dopo la pronuncia impugnata solo se nel giudizio di merito il beneficio era stato richiesto e rigettato; in mancanza la Cassazione può dichiarare il ricorso inammissibile
giurisprudenza della Cassazione
Sez. 6, n. 16363 del 05/02/2008 (Scaccini)
Principio secondo cui precedenti condanne relative a fatti successivamente depenalizzati non sono di per sé ostative alla concessione della sospensione condizionale della pena, purché il giudizio prognostico sia favorevole
Massime di principio
- Se il difensore chiede la sospensione condizionale della pena nel giudizio di merito, l'omessa decisione del giudice su tale richiesta può costituire motivo decisivo in Cassazione; se invece la richiesta non è stata formulata in appello, la Cassazione può dichiarare il ricorso inammissibile secondo la giurisprudenza Richichi
- La qualifica di amministratore di fatto richiede accertamenti concreti su attività gestionali postume alla cessazione formale dell'incarico: elementi formali isolati (es. firma su un assegno, stipula di un contratto) possono essere insufficienti se non collegati a una effettiva gestione
- La prescrizione può determinare l'annullamento senza rinvio della sentenza di merito quando il termine è già decorso alla data utile e la sua maturazione è comprovata, tenendo conto delle possibili sospensioni dei termini (es. per legittimo impedimento del difensore)
- Precedenti condanne per fatti successivamente depenalizzati non impediscono di regola la concessione della sospensione condizionale della pena, a condizione che il giudice compia una valutazione prognostica favorevole
- In caso di contestazioni sulla responsabilità e sulla qualifica soggettiva (es. amministratore di fatto), è importante che il giudice motivi esplicitamente il nesso tra fatti e ruolo manageriale attribuito
- Per preservare in Cassazione doglianze relative a benefici ex art.129 c.p.p. o simili, è prudente dedurle espressamente già nei motivi di appello
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