Sentenza del 11/01/2022 n. 123 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Condono fiscale - definizione - controllo della amministrazione finanziaria - Termine - Limiti - Fondamento - Termini di cui all'art. 43 del d.p.r. n. 600 del 1973 - Utilizzabilità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
il ricorrente sosteneva che la presentazione della richiesta di condono fiscale dovesse comportare la definizione del rapporto tributario, mentre l'amministrazione riteneva che fosse necessario un controllo sulla correttezza, completezza e sufficienza degli adempimenti prima di considerare definito il rapporto
La decisione
la Corte ha ritenuto che i rapporti tributari per i quali è stata richiesta la definizione tramite condono non possono considerarsi definiti prima che l'amministrazione finanziaria svolga il controllo sulla correttezza, completezza e sufficienza degli adempimenti richiesti; pur non prevedendo la norma un termine predeterminato per tale controllo, la Corte ha affermato che esso deve avvenire in tempi ragionevoli, evitando ritardi ingiustificati che possano ledere i diritti del contribuente
Norme richiamate
art. 43 d.p.r. n. 600 del 1973
art. 43 del d.p.r. n. 600/1973
la norma sul condono fiscale non comporta l'automatica definizione del rapporto tributario al momento della richiesta; richiede invece il controllo dell'amministrazione sulla correttezza e completezza degli adempimenti e tale controllo deve essere esercitato entro tempi ragionevoli
Massime di principio
- La presentazione della domanda di condono non estingue automaticamente gli obblighi tributari: la definizione è subordinata al controllo dell'amministrazione sulla correttezza e completezza degli adempimenti.
- In assenza di un termine espresso nella norma, il controllo amministrativo deve comunque svolgersi entro tempi ragionevoli; ritardi ingiustificati possono essere impugnati dal contribuente tramite i rimedi giurisdizionali o amministrativi disponibili.
- Il contribuente deve curare la completezza e la documentazione delle dichiarazioni e dei pagamenti connessi al condono, conservando evidenze di avvenuta trasmissione e di conformità, per agevolare il controllo e ridurre il rischio di contestazioni o di ritardi.
- In caso di contestazione o di inerzia eccessiva dell'amministrazione, il contribuente può chiedere chiarimenti formali, solleciti e, se necessario, ricorrere al giudice tributario per ottenere un accertamento dei termini ragionevoli o il riconoscimento di violazioni per eccesso di durata.
- La valutazione della 'ragionevolezza' dei tempi di controllo dipende dalla complessità del caso e dal carico amministrativo, ma non può giustificare attese indefinite: la prova del pregiudizio o del danno da ritardo può rafforzare l'azione del contribuente.
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