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Sentenza

Sentenza del 11/01/2022 n. 123 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria

Condono fiscale - definizione - controllo della amministrazione finanziaria - Termine - Limiti - Fondamento - Termini di cui all'art. 43 del d.p.r. n. 600 del 1973 - Utilizzabilità

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

il ricorrente sosteneva che la presentazione della richiesta di condono fiscale dovesse comportare la definizione del rapporto tributario, mentre l'amministrazione riteneva che fosse necessario un controllo sulla correttezza, completezza e sufficienza degli adempimenti prima di considerare definito il rapporto

La decisione

la Corte ha ritenuto che i rapporti tributari per i quali è stata richiesta la definizione tramite condono non possono considerarsi definiti prima che l'amministrazione finanziaria svolga il controllo sulla correttezza, completezza e sufficienza degli adempimenti richiesti; pur non prevedendo la norma un termine predeterminato per tale controllo, la Corte ha affermato che esso deve avvenire in tempi ragionevoli, evitando ritardi ingiustificati che possano ledere i diritti del contribuente

Norme richiamate

  • art. 43 d.p.r. n. 600 del 1973

    art. 43 del d.p.r. n. 600/1973

    la norma sul condono fiscale non comporta l'automatica definizione del rapporto tributario al momento della richiesta; richiede invece il controllo dell'amministrazione sulla correttezza e completezza degli adempimenti e tale controllo deve essere esercitato entro tempi ragionevoli

Massime di principio

  • La presentazione della domanda di condono non estingue automaticamente gli obblighi tributari: la definizione è subordinata al controllo dell'amministrazione sulla correttezza e completezza degli adempimenti.
  • In assenza di un termine espresso nella norma, il controllo amministrativo deve comunque svolgersi entro tempi ragionevoli; ritardi ingiustificati possono essere impugnati dal contribuente tramite i rimedi giurisdizionali o amministrativi disponibili.
  • Il contribuente deve curare la completezza e la documentazione delle dichiarazioni e dei pagamenti connessi al condono, conservando evidenze di avvenuta trasmissione e di conformità, per agevolare il controllo e ridurre il rischio di contestazioni o di ritardi.
  • In caso di contestazione o di inerzia eccessiva dell'amministrazione, il contribuente può chiedere chiarimenti formali, solleciti e, se necessario, ricorrere al giudice tributario per ottenere un accertamento dei termini ragionevoli o il riconoscimento di violazioni per eccesso di durata.
  • La valutazione della 'ragionevolezza' dei tempi di controllo dipende dalla complessità del caso e dal carico amministrativo, ma non può giustificare attese indefinite: la prova del pregiudizio o del danno da ritardo può rafforzare l'azione del contribuente.

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