Cassazione Penale, Sentenza n. 46323/2022 del 07/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva respinto l'istanza di rimessione in termini per proporre impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Ravenna (22/01/2021) che lo aveva condannato a 6 anni di reclusione e euro 2.000 di multa. Il ricorrente contestava che la cartolina di ricevimento della comunicazione di rinuncia del difensore di fiducia fosse falsa (firma disconosciuta), che non fosse stato informato della nomina del difensore d'ufficio e che il Tribunale non avesse effettuato le ricerche previste dagli artt. 420-ter e 420-quater c.p.p. per verificare se si trovasse sul territorio nazionale o in stato di detenzione; inoltre si denunciava l'eccessività della misura sanzionatoria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto l'eccezione sulla falsità della firma generica e non suscettibile di valutazione in sede di legittimità senza accertamenti di fatto. Ha inoltre affermato la presunzione che la nomina del difensore di fiducia con elezione di domicilio e la successiva comunicazione di rinuncia indichino conoscenza del processo da parte dell'imputato, salvo allegazioni specifiche e circostanze concrete atte a dimostrare la mancata conoscenza non dipendente da colpevole disinteresse (richiamando la giurisprudenza consolidata). Ha dichiarato inammissibile anche la censura sull'entità della pena. Per tali ragioni il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma che disciplina gli obblighi di ricerca e di comunicazione in caso di difensore non reperibile; la Corte osserva che l'eccezione relativa al mancato adempimento di tali obblighi richiede allegazioni di fatto precise e non può essere trattata con censure generiche in sede di legittimità
art. 420-quater cod. proc. pen.
Completamento delle modalità di ricerca e accertamento della presenza dell'imputato; la Corte rileva che, anche ove invocata, l'applicazione di queste disposizioni presuppone contestazioni fattuali specifiche verificabili nel merito
Norma che consente alla Corte, con provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, di condannare al pagamento delle spese e, se ravvisati profili di colpa, di disporre somme a favore della Cassa delle ammende; applicata per irrogare al ricorrente l'obbligo di pagare euro 3.000,00
Giurisprudenza: Sez.4 n.13236 del 23/03/2022 (Piunti)
Principio richiamato dalla Corte secondo cui la nomina di un difensore di fiducia con elezione di domicilio e la successiva rinuncia costituiscono indice di effettiva conoscenza del processo che legittima il prosieguo del giudizio in assenza di specifiche allegazioni contrarie da parte dell'imputato
Massime di principio
- La contestazione generica di una firma su una cartolina di notifica è, di regola, insufficiente in sede di legittimità: occorrono allegazioni e prove di fatto che giustifichino accertamenti di merito
- La nomina di un difensore di fiducia con elezione di domicilio presso il suo studio e la successiva comunicazione di rinuncia costituiscono presunzione di conoscenza del processo da parte dell'imputato, salvo che l'imputato dimostri circostanze concrete diverse
- Per ottenere la rimessione in termini per impugnare è necessario provare in modo specifico che il mancato esercizio del diritto di difesa o la mancata conoscenza dell'udienza non dipendono da colpevole disinteresse dell'imputato
- Le norme sugli obblighi di ricerca (artt. 420-ter e 420-quater c.p.p.) impongono attività istruttorie al giudice e non valgono come automatismo per l'annullamento: la loro violazione deve essere dimostrata con fatti concreti
- In cassazione si valutano principalmente questioni di diritto e vizî di legittimità; questioni probatorie o di fatto (es. autenticità di una firma, effettiva ricezione di una notifica) richiedono il sindacato del giudice di merito e difficilmente sono risolvibili con un ricorso per cassazione
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 7 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 46234/2022 del 07/12/2022
- Sentenza penale · 7 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 46235/2022 del 07/12/2022
- Sentenza penale · 7 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 46236/2022 del 07/12/2022
- Sentenza penale · 7 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 46237/2022 del 07/12/2022
- Sentenza penale · 7 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 46238/2022 del 07/12/2022
- Sentenza penale · 7 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 46239/2022 del 07/12/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →