Cassazione Civile, Ordinanza n. 03707/2023 del 07/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (difensore)
La controversia
Con ricorso ex art. 391-bis c.p.c. veniva chiesta la correzione di errore materiale della sentenza di Cassazione n. 13063/2022. Tale sentenza, che aveva rigettato il ricorso dell'ente soccombente e aveva posto le spese a suo carico in favore del controricorrente, aveva però omesso di pronunciarsi sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore della parte vittoriosa. Il ricorrente chiedeva quindi che nel dispositivo fosse inserita la formula di distrazione in suo favore, così da ottenere il titolo esecutivo per il recupero delle competenze. La resistente non svolgeva attività difensiva nel procedimento di correzione.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso per correzione di errore materiale. Ha disposto che il dispositivo della sentenza n. 13063/2022 fosse corretto con l'aggiunta, dopo le parole "come per legge", della frase ", da distrarsi in favore dell'Avv. Luigi Zezza ex art. 93 c.p.c.". Ha inoltre precisato che non vi era luogo a provvedere sulle spese del procedimento di correzione e che la correzione doveva essere annotata dalla cancelleria sull'originale della sentenza. La decisione si fonda sull'ammissibilità del rimedio di correzione ex artt. 287, 288 e 391-bis c.p.c. per sanare l'omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese.
Norme richiamate
è il mezzo processuale utilizzabile per chiedere la correzione di errore materiale anche rispetto alle pronunce della Corte di cassazione.
insieme all'art. 288 c.p.c., regola il procedimento di correzione degli errori materiali, ritenuto esperibile per l'omessa pronuncia sulla distrazione delle spese.
concorre a fondare il rimedio di correzione dell'errore materiale quando il dispositivo non abbia recepito la statuizione dovuta sulla distrazione delle spese.
la norma è richiamata quale conferma della compatibilità della correzione materiale con l'istituto della distrazione delle spese e con la finalità di attribuire al difensore un titolo esecutivo.
richiamato solo per la comunicazione della proposta del relatore alle parti nel procedimento camerale.
Massime di principio
- L'omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore non integra una domanda autonoma e può essere corretta mediante il procedimento di correzione degli errori materiali, anziché mediante ordinari mezzi di impugnazione.
- Il rimedio della correzione materiale è ammissibile anche avverso le sentenze della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., quando il dispositivo non riproduca una statuizione dovuta sulla distrazione delle spese.
- La soluzione correttiva è coerente con l'art. 93 c.p.c. e consente di perseguire in modo più rapido lo scopo del difensore distrattario di munirsi di titolo esecutivo, nel rispetto della ragionevole durata del processo.
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