Cassazione Penale, Sentenza n. 9916/2024 del 08/03/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso impugnava la conferma in appello della condanna per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni aggravate e danneggiamento. Il difensore deduceva la violazione dell'art. 635, comma 2, n. 1, c.p. in relazione all'art. 625 n. 7 c.p., sostenendo che il danneggiamento contestato aveva riguardato piatti e suppellettili all'interno di un bar dove il titolare/gestore era presente e dunque i beni non erano "esposti alla pubblica fede"; in tal caso l'aggravante non sarebbe applicabile e, in subordine, andrebbe valutata l'improcedibilità per difetto di querela.
La decisione
La Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha affermato che l'aggravante prevista dall'art. 625 n. 7 c.p. non è applicabile quando i beni danneggiati sono sottoposti alla diretta e continua vigilanza del possessore (es. personale o titolare presente). Di conseguenza ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente al capo D) (danneggiamento su beni "esposti alla pubblica fede") perché il fatto non è previsto dalla legge come reato in quella qualificazione, ha eliminato la pena aggiuntiva di dieci giorni e ha rideterminato la pena complessiva per le restanti imputazioni in mesi cinque e giorni ventitré di reclusione.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente come norma relativa alla qualificazione aggravata del danneggiamento; la Corte ha esaminato la rilevanza dell'aggravante e ne ha escluso l'applicazione nella fattispecie in cui i beni erano sotto vigilanza del possessore.
Interpretata dalla Cassazione nel senso che l'aggravante per danno a beni "esposti alla pubblica fede" richiede che i beni siano privi di custodia continua; se il possessore o il personale è presente e vigila direttamente, l'aggravante non si configura.
art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020
Richiamato nella fase iniziale per indicare che il procedimento in Cassazione si è svolto con contraddittorio cartolare (trattazione senza udienza), ai sensi della norma emergenziale/procedurale.
Massime di principio
- L'aggravante "esposizione alla pubblica fede" va valutata in base alla effettiva presenza o alla vigilanza continua del possessore: se il titolare o il personale è presente e vigila sui beni, l'aggravante normalmente non si applica.
- Per contestare l'applicazione dell'aggravante è utile far emergere prove della presenza e della vigilanza del proprietario/gestore (denuncia, dichiarazioni del personale, atti processuali) al momento del fatto.
- L'esclusione di un'aggravante può comportare l'annullamento di quella parte della condanna e la rideterminazione della pena per i restanti capi, fino all'annullamento senza rinvio quando il fatto non integri più la fattispecie aggravata.
- In fase difensiva conviene verificare anche la natura procedibile del reato (se richiede querela di parte) e la presenza/validità della querela, poiché l'assenza di querela quando necessaria può determinare l'improcedibilità dell'azione per quel capo.
- La giurisprudenza di legittimità offre numerosi precedenti (vetrina di esercizio con personale presente, auto con proprietario a bordo, porta di locale presidiata) che escludono l'esposizione alla pubblica fede quando sussiste custodia diretta; tali precedenti sono strumenti utili per sostenere ricorsi in casi analoghi.
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