Cassazione Penale, Ordinanza n. 24557/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato proponeva ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Torino del 30/09/2025. Con il primo motivo deduceva vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, sostenendo in sostanza che la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove fossero errate. Con il secondo motivo chiedeva l'applicazione di una pena sostitutiva. Dal testo non emergono i fatti storici specifici né il reato contestato, ma solo che la Corte territoriale aveva confermato la responsabilità e la sussistenza del reato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto generico, perché formulato in modo astratto, privo del necessario confronto con la motivazione della sentenza impugnata e diretto a sollecitare una nuova valutazione del merito, non consentita in sede di legittimità. Il secondo motivo è stato giudicato manifestamente infondato, poiché la Corte d'appello aveva già motivato in modo congruo e immune da vizi sul diniego della pena sostitutiva. Ne è derivata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, oltre alle conseguenze sostanziali della conferma della decisione di merito.
Norme richiamate
richiamato solo implicitamente in relazione ai limiti del ricorso per cassazione e alla necessità che i motivi siano specifici e consentiti nel giudizio di legittimità
la censura di vizio di motivazione è scrutinabile solo nei limiti consentiti in cassazione e non può tradursi in una nuova valutazione del merito
in caso di inammissibilità del ricorso il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- In sede di legittimità il motivo che deduce vizio di motivazione deve confrontarsi puntualmente con la decisione impugnata; deduzioni astratte o meramente ripetitive delle tesi difensive sono inammissibili.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova ricostruzione del fatto o una diversa ponderazione delle prove rispetto a quella operata dal giudice di merito, se la motivazione impugnata è logica e congrua.
- La richiesta di applicazione di una pena sostitutiva è censurabile in cassazione solo se la sentenza di merito presenti specifici vizi motivazionali; in mancanza, il motivo è manifestamente infondato.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria prevista dalla legge.
- In assenza di indicazioni sul titolo di reato e sui fatti specifici, la decisione consente di ricavare solo principi processuali sul sindacato di legittimità e non regole sostanziali sul merito del reato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 2 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24307/2026 del 02/07/2026
- ordinanza_penale · 2 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24308/2026 del 02/07/2026
- ordinanza_penale · 2 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24309/2026 del 02/07/2026
- ordinanza_penale · 2 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24310/2026 del 02/07/2026
- ordinanza_penale · 2 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24311/2026 del 02/07/2026
- ordinanza_penale · 2 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24312/2026 del 02/07/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →