Cassazione Civile, Sentenza n. 16681/2022 del 24/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Rimborso di 3.020,94 euro versati a titolo di tassa di concessione governativa sugli abbonamenti di telefonia mobile (settembre 2007 - dicembre 2009). Il Comune sosteneva che la tassa non fosse dovuta perché l'art. 318 del d.P.R. n.156/1973 (presupposto normativo della tassa) era stato abrogato dal d.lgs. n.259/2003 e che, inoltre, la nuova disciplina (d.lgs. n.259/2003 e d.lgs. n.269/2001) e le direttive UE avrebbero escluso l'applicabilità della tassa ai telefoni cellulari; deduceva altresì profili di illegittimità costituzionale, violazione del principio di legalità e indisponibilità di presupposto impositivo (mancanza di atto amministrativo sostitutivo), irretroattività e insussistenza di legittimazione passiva dei Comuni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Comune. Ha confermato che la tassa di concessione governativa può essere applicata ai contratti di abbonamento per telefonia mobile: il contratto di abbonamento è equiparabile, ai fini del presupposto impositivo, alla licenza o all'autorizzazione generale prevista dalla normativa tariffaria. La Corte si è uniformata alle Sezioni Unite n. 9560/2014 e alla sentenza della Corte di Giustizia UE (C-416/14, 17/09/2015) che hanno ritenuto compatibile con il diritto UE l'applicazione della tassa sugli abbonamenti e hanno escluso che le direttive comunitarie impediscano tale imposizione; ha inoltre ritenuto infondate le censure costituzionali e quelle relative all'esenzione dei Comuni. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e sono state poste a carico del ricorrente le spese e gli oneri processuali previsti.
Norme richiamate
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 (art. 21, tariffa allegata)
La tariffa che disciplina la tassa di concessione governativa continua ad operare; il riferimento normativo originario all'art. 318 del DPR 156/1973 va oggi inteso in riferimento all'art. 160 del d.lgs. 259/2003, per effetto del carattere formale del rinvio tariffario.
D.P.R. 19 marzo 1973, n. 156 (art. 318)
Pur abrogato, il presupposto sostanziale della disciplina (licenza/autorizzazione per stazioni radioelettriche) è stato ritenuto trasfuso nella disciplina successiva (art. 160 d.lgs. 259/2003), per cui l'abrogazione formale non determina l'estinzione del presupposto impositivo nei termini voluti dal ricorrente.
D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259 (art. 160, art. 219, art. 2 co.2 lett. b)
"dalla liberalizzazione del sistema delle comunicazioni non possono derivare 'nuovi o maggiori oneri per lo Stato'"
L'art. 160 è la norma di riferimento attuale per le stazioni radioelettriche; l'art. 219 è usata come chiave interpretativa per escludere che la liberalizzazione abbia eliminato la tassa. La disposizione che esclude l'applicazione del codice ad alcune apparecchiature (art.2 co.2 lett. b) non esclude automaticamente l'applicabilità della tassa sugli abbonamenti.
D.Lgs. 9 maggio 2001, n. 269 (recepimento direttiva 1999/5/CE)
Disciplina gli aspetti tecnici e la marcatura CE delle apparecchiature terminali; non è idoneo, di per sé, a escludere l'applicazione della tassa sugli abbonamenti di telefonia mobile.
D.L. 24 gennaio 2014, n. 4, conv. L. 28 marzo 2014, n. 50 (art. 2, co. 4)
«Per gli effetti dell'articolo 21 della Tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, le disposizioni dell'articolo 160 del Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, richiamate dal predetto articolo 21, si interpretano nel senso che per stazioni radioelettriche si intendono anche le apparecchiature terminali per il servizio radiomobile terrestre di comunicazione»
Norma di interpretazione autentica recepita come chiarimento retroattivo: conferma che le 'stazioni radioelettriche' ai fini della tariffa comprendono anche i terminali radiomobili (telefoni), legittimando l'applicazione della tassa sugli abbonamenti.
Direttive UE (1999/5/CE, 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE, 2002/22/CE e successive modifiche)
Secondo la Corte di Giustizia UE, tali direttive non ostano all'applicazione di una tassa nazionale sui contratti di abbonamento per telefonia mobile; non vietano l'equiparazione, ai fini della tassa, del contratto di abbonamento all'autorizzazione/licenza.
Corte di Giustizia UE, causa C-416/14 (17/09/2015)
Ha stabilito che le direttive citate non ostano a una normativa nazionale che assoggetta ai tributi i contratti di abbonamento per telefonia mobile: il contratto di abbonamento può sostituire la licenza/autorizzazione e la normativa comunitaria non impedisce un diverso trattamento tra abbonamento e carte prepagate.
Cass. Sezioni Unite n. 9560/2014
Ha affermato il principio secondo cui la tassa di concessione governativa rimane applicabile ai telefoni cellulari e che l'abbonamento può sostituire la licenza/autorizzazione; ha costituito orientamento vincolante seguito dalla Cassazione nel caso in esame.
Costituzione Italiana (art. 23, art. 3, art. 114, art. 118)
Le censure costituzionali sollevate (riserva di legge, principio di eguaglianza, equiordinazione tra enti pubblici, sussidiarietà) sono state ritenute infondate: la riserva di legge è rispettata; la differenziazione tra abbonamento e ricaricabile è ragionevole; i Comuni non godono di esenzione automatica salvo previsione normativa.
Massime di principio
- Il contratto di abbonamento per servizi di telefonia mobile può essere considerato, ai fini della tassa di concessione governativa, equivalente a una licenza o autorizzazione generale: pertanto la tassa può gravare sugli abbonati.
- L'abrogazione formale di una norma antecedente non determina automaticamente l'eliminazione di un tributo se il contenuto è stato trasfuso o interpretativamente richiamato nella normativa successiva (analisi del rinvio formale/recettizio).
- Le direttive UE relative a specifiche tecniche e autorizzazioni delle reti non impediscono lo Stato membro dall'applicare una tassazione sui contratti di abbonamento quando il contratto è equiparato all'autorizzazione; in caso di dubbio la Corte di Giustizia può confermare la compatibilità.
- Le norme interpretative/autentiche (decreto-legge convertito) possono avere efficacia retroattiva nel senso di vincolare l'interpretazione della norma originaria e risolvere contrasti giurisprudenziali.
- L'esenzione dalle imposte per le amministrazioni pubbliche non sussiste di regola salvo espressa previsione normativa; i Comuni non sono automaticamente equiparati allo Stato ai fini di esenzioni tributarie.
- La diversa disciplina tributaria tra utenti in abbonamento e utenti con schede prepagate può essere considerata giustificata e proporzionata, non violando necessariamente il principio di uguaglianza.
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