Sentenza n. 592/2026 - Cagliari, Sezione 1
per l’esecuzione: - della sentenza del Tribunale di Sassari n. 66/2025 (doc. 1), depositata e resa pubblica il 27.01.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 1561/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 29.07.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 23.01.2026 (doc. 2).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Sassari n. 66/2025, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/2021-2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Sassari n. 66/2025, passata in giudicato e notificata al Ministero il 29 luglio 2025. La sentenza aveva accertato il diritto della docente a fruire del beneficio della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 e aveva condannato il Ministero a mettere a disposizione l'importo complessivo di 1.000 euro, oltre agli accessori indicati nel titolo. L'Amministrazione non aveva compiuto alcun adempimento. Era inoltre decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. La ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna del Ministero al pagamento di un'astreinte ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, rilevando che il titolo giudiziale era passato in giudicato, era stato regolarmente notificato e che il termine di 120 giorni dalla notificazione era inutilmente decorso. Ha quindi ordinato al Ministero di dare piena e completa esecuzione alla sentenza del Tribunale di Sassari entro 120 giorni dalla comunicazione della sentenza del TAR, o dalla sua notificazione se anteriore, riconoscendo alla ricorrente il beneficio della Carta elettronica del docente nei termini stabiliti dal giudice del lavoro. Ha nominato, per il caso di persistente inadempimento, il Responsabile pro tempore della Direzione generale competente quale commissario ad acta, con facoltà di delega e con termine di 90 giorni dalla richiesta della parte. Il commissario potrà utilizzare il pagamento in conto sospeso in caso di incapienza degli specifici capitoli di bilancio; non è stato riconosciuto alcun compenso, trattandosi di un dipendente dell'Amministrazione debitrice. La richiesta di astreinte è stata respinta. Il TAR ha ritenuto che la nomina del commissario costituisse già una misura idonea a fronteggiare l'inerzia e ha valorizzato, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. e del principio enunciato dall'Adunanza Plenaria n. 15/2014, le ulteriori ragioni ostative derivanti dalla complessità e articolazione del procedimento di attivazione della Carta, dal coinvolgimento di più soggetti e strutture, dall'eccezionale mole del contenzioso seriale e dalla natura non essenziale del beneficio, destinato alla formazione professionale e non al sostentamento del lavoratore. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 400 euro oltre accessori, contributo unificato se versato e distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
Consentono di agire per l'ottemperanza e impongono al giudice di assicurare l'attuazione concreta del comando contenuto nel titolo esecutivo.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente di imporre una penalità di mora per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione, ma la misura può essere esclusa in presenza di manifesta iniquità o di altre ragioni ostative.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di proporre l'azione esecutiva nei confronti dell'Amministrazione statale.
art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997
Consente, in caso di insufficienza dei fondi nei capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti, il ricorso al pagamento in conto sospeso.
art. 1, comma 122, l. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti.
d.P.C.M. 28 novembre 2016
Disciplina le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente.
Massime di principio
- Nell'ottemperanza a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che imponga a un'Amministrazione statale l'erogazione o l'attivazione di un beneficio, il giudice amministrativo può ordinare all'Amministrazione di dare piena esecuzione al titolo entro un termine determinato e può nominare sin da subito un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento.
- Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 decorre dalla notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione e, una volta inutilmente decorso, non impedisce la proposizione del ricorso per ottemperanza.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è automatica nei confronti dell'Amministrazione pubblica: può essere esclusa quando ricorrano ulteriori ragioni ostative, quali la complessità del procedimento esecutivo, il coinvolgimento di più strutture e soggetti, i vincoli organizzativi o di bilancio, la mole del contenzioso seriale e la natura non essenziale del beneficio da conseguire.
- La nomina del commissario ad acta può costituire, in concreto, una misura alternativa o sufficiente rispetto all'astreinte, soprattutto quando sia idonea ad assicurare l'esecuzione effettiva del giudicato.
- Il commissario ad acta individuato in un dipendente già appartenente alla struttura dell'Amministrazione debitrice opera quale ausiliario del giudice e, per tale ragione, non ha diritto a un compenso aggiuntivo.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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