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Sentenza

Sentenza n. 87/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Ordinario di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, n. 451/2024, pubblicata il 9 luglio 2024.

Giustizia amministrativa202500292

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione spontanea della sentenza del Tribunale Ordinario di Teramo n. 451/2024, relativa al pagamento della RPD mediante la Carta Elettronica del Docente

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale Ordinario di Teramo, in funzione di giudice del lavoro, che aveva riconosciuto il suo diritto alla componente accessoria della retribuzione denominata RPD per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, condannando il Ministero all’adozione degli atti necessari a consentirne il godimento, nel valore nominale di 500 euro annui, tramite la Carta Elettronica del Docente. Al momento della proposizione del ricorso il giudicato non risultava eseguito; il Ministero aveva riferito che, per ragioni organizzative e finanziarie, non era stato possibile provvedere al pagamento. Nel corso del giudizio il Ministero ha integralmente corrisposto quanto dovuto. Il ricorrente ha quindi dichiarato soddisfatta la pretesa sostanziale, chiedendo tuttavia la condanna dell’amministrazione alle spese secondo il principio della soccombenza virtuale. Il giudice ha verificato il passaggio in giudicato della sentenza e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere perché la pretesa azionata è stata integralmente soddisfatta nel corso del giudizio. Ai soli fini della regolazione delle spese, ha esaminato virtualmente il merito e ha ritenuto fondato il ricorso, poiché l’amministrazione ha dato esecuzione alla sentenza soltanto successivamente alla proposizione dell’azione. Il Collegio ha accertato la sussistenza dei presupposti dell’azione di ottemperanza: il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, comprovato dalla certificazione di mancata impugnazione, e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione della sentenza all’amministrazione, ai sensi dell’articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996. Il Ministero è stato pertanto condannato a rifondere le spese di lite, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente l’azione di ottemperanza per l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario; nel caso concreto il TAR ne ha verificato la sussistenza dei presupposti.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    L’esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni pubbliche è procedibile dopo la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni; il termine risultava decorso nel caso esaminato.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l’amministrazione esegue integralmente il giudicato e soddisfa la pretesa sostanziale, il giudice deve dichiarare cessata la materia del contendere.
  • Anche dopo la sopravvenuta integrale esecuzione del giudicato, il giudice può esaminare virtualmente la fondatezza dell’azione ai soli fini della regolazione delle spese di lite.
  • L’azione di ottemperanza per l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario richiede il passaggio in giudicato del titolo e, nei confronti dell’amministrazione debitrice, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’articolo 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione della sentenza.
  • L’esecuzione del giudicato successiva alla proposizione del ricorso giustifica la condanna dell’amministrazione alle spese secondo il principio della soccombenza virtuale, quando la domanda di ottemperanza risultava originariamente fondata.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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