Cassazione Penale, Sentenza n. 09440/2026 del 11/03/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il difensore ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che, pur avendo escluso la recidiva qualificata contestata all'imputato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale (fatto commesso il 12/10/2016), non ha dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione. Si è sostenuto che, una volta esclusa la recidiva, era decorso il termine massimo di prescrizione (7 anni e mezzo), con maturazione il 12/04/2024, anteriore alla sentenza impugnata (16/01/2025). Tale circostanza era stata dedotta nelle conclusioni scritte depositate il 08/01/2025; inoltre si osservava che la questione non poteva essere sollevata all'atto dell'appello (presentato il 06/07/2022) perché al momento dell'impugnazione il termine non era ancora decorso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha dichiarato ammissibile il motivo che deduce l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione (art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.) e ha constatato che, avendo la Corte territoriale escluso la recidiva, il termine massimo di prescrizione (calcolato dalla data del fatto, 12/10/2016) era effettivamente maturato il 12/04/2024. Ne è conseguita l'obbligatoria declaratoria dell'estinzione del reato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. La Corte di Cassazione ha quindi annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Norme richiamate
Norma invocata dalla Corte come fondamento dell'obbligo di declaratoria della causa di estinzione del reato quando la prescrizione sia maturata; la declaratoria deve essere immediata una volta accertata la decorrenza del termine prescrizionale.
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Richiamato per affermare l'ammissibilità in Cassazione del motivo che deduce l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata.
Richiamato dal ricorrente nella doglianza iniziale; la Corte ha fatto riferimento invece all'art. 129 cod. proc. pen. per la declaratoria dell'estinzione, evidenziando la rilevanza processuale della prescrizione nel corso del giudizio d'appello.
Massime di principio
- Se l'esclusione di una circostanza aggravante o della recidiva comporta una rideterminazione della pena, il giudice deve verificare d'ufficio se, per effetto della nuova determinazione, sia maturata la prescrizione e, in caso affermativo, dichiarare l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
- La prescrizione del reato può essere rilevata e dedotta anche in fase successiva all'appello se il termine si è effettivamente estinto prima della sentenza impugnata; la questione può quindi essere proposata nelle conclusioni scritte anche se non era sollevabile al momento dell'impugnazione.
- In calcolo dei termini prescrizionali è essenziale considerare la data del fatto, l'eventuale durata massima applicabile e le eventuali sospensioni: in assenza di sospensioni il termine decorre e scade secondo il computo ordinario.
- Il motivo relativo all'intervenuta estinzione per prescrizione è ammissibile in Cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., quando si deduca che la prescrizione è maturata prima della decisione impugnata e non è stata rilevata dal giudice di merito.
- La parte che non ha potuto dedurre la prescrizione in appello perché il termine non era ancora decorso può sollevarla successivamente non appena il termine è maturato, chiedendo la declaratoria di estinzione; il giudice d'appello deve valutare l'effetto di eventuali modifiche della qualificazione soggettiva o delle circostanze (es. esclusione della recidiva) sul decorso della prescrizione.
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