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Cassazione Penale, Ordinanza n. 16888/2025 del 06/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto contro la sentenza della Corte di appello di Bari del 4 ottobre 2024. Dopo la proposizione dell'impugnazione è intervenuta rinuncia al ricorso, comunicata per carenza di interesse il 21 ottobre 2024, a brevissima distanza dall'invio telematico del ricorso del 19 ottobre 2024. La Corte ha quindi esaminato le conseguenze processuali della rinuncia sopravvenuta, rilevando che non vi erano ragioni per esonerare il ricorrente dal pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende prevista dall'art. 616 c.p.p., poiché la rinuncia aveva comunque determinato l'inammissibilità del ricorso e il ricorrente aveva dato causa a tale esito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta rinuncia all'impugnazione e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione ex art. 616 c.p.p. La decisione richiama il principio secondo cui la declaratoria di inammissibilità per rinuncia comporta comunque la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria, senza distinzioni tra le diverse ipotesi di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione (ex art. 616 cod. proc. pen.)

    La norma è applicata nel senso che, in caso di inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta a rinuncia all'impugnazione, il ricorrente va comunque condannato al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, se ha dato causa all'inammissibilità.

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    l'art. 616 cod. proc. pen. non prevede distinzioni tra le ipotesi di inammissibilità previste dall'art. 606, comma 3, cod. proc., pen. e quelle contemplate dall'art. 591 cod. proc. pen.

    Le cause di inammissibilità richiamate dall'art. 606, comma 3, non ricevono un trattamento diverso ai fini della condanna ex art. 616 c.p.p.

  • art. 591 c.p.p.

    l'art. 616 cod. proc. pen. non prevede distinzioni tra le ipotesi di inammissibilità previste dall'art. 606, comma 3, cod. proc., pen. e quelle contemplate dall'art. 591 cod. proc. pen.

    Le ipotesi di inammissibilità disciplinate dall'art. 591 c.p.p. sono trattate in modo omogeneo rispetto alle altre ai fini dell'applicazione della sanzione ex art. 616 c.p.p.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione determina l'inammissibilità dell'impugnazione e non esonera automaticamente il ricorrente dal pagamento delle spese processuali.
  • In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, anche se derivante da rinuncia sopravvenuta, può essere applicata la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende prevista dall'art. 616 c.p.p., quando il ricorrente ha dato causa all'inammissibilità.
  • Ai fini della condanna ex art. 616 c.p.p. non rileva una distinzione tra le diverse cause di inammissibilità del ricorso, perché la norma opera in modo unitario rispetto alle ipotesi previste dal codice di rito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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